Contributo regionale integrativo condizionato al raggiungimento degli obiettivi di produttività (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21398 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dei lavoratori al contributo regionale integrativo per la produttività, previsto da accordi sindacali, presuppone l’effettivo e concreto finanziamento da parte della Regione e il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, produttività, funzionalità e competitività, previa individuazione di idonei progetti. La parte che denuncia in cassazione un errore di interpretazione di una clausola contrattuale ha l’onere di specificare il canone esegetico violato e il modo in cui il giudice del merito se ne è discostato, non potendosi limitare a contrapporre la propria lettura a quella accolta. Quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata quella diversa da quella propugnata, purché la scelta sia plausibile e congruamente argomentata. Il d.lgs. n. 175 del 2016, art. 19 impone alle società controllate di perseguire il contenimento degli oneri contrattuali, incidendo sul rapporto tra socio pubblico e società.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, autisti addetti al servizio di trasporto pubblico locale, hanno agito nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il pagamento del contributo regionale integrativo per la produttività per gli anni dal 2009 in poi. Il Tribunale di Viterbo aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello di Roma, in riforma, ha respinto la pretesa, ritenendo che l’erogazione del contributo fosse subordinata a una condizione sospensiva, ossia all’effettiva erogazione del finanziamento regionale e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La Motivazione della Corte
I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni, tra cui gli artt. 1, 7 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e l’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, contestando l’interpretazione degli accordi sindacali del 2004. La Corte ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, per la parte residua, non fondato.
Quanto al profilo dell’interpretazione contrattuale, la Corte ha ribadito che la parte che denuncia un vizio di attività ermeneutica non può limitarsi a richiamare le regole degli artt. 1362 e segg. c.c., dovendo specificare i canoni asseritamente violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne è discostato. Non è sufficiente la mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza, poiché quest’ultima deve essere solo una delle interpretazioni plausibili. I ricorrenti si sono concentrati sul risultato interpretativo in sé, senza indicare come si sarebbe realizzata la violazione dell’art. 1362 c.c., occupandosi solo della seconda ratio decidendi relativa alla coerenza con la normativa in materia di società controllate.
Nel merito, la Corte ha osservato che l’accordo aziendale del 4.10.2004 esprimeva la volontà delle parti di condizionare il pagamento del contributo al finanziamento regionale e al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e produttività, previa individuazione di appositi progetti. La Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova dell’approvazione dei progetti e del conseguimento degli obiettivi.
La Corte ha poi richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 attribuisce al socio pubblico il potere di fissare obiettivi specifici sulle spese di funzionamento delle società controllate, anche mediante il contenimento degli oneri contrattuali, e ha confermato la legittimità della riduzione dei compensi incentivanti ove il diritto non si sia perfezionato per difetto della verifica del raggiungimento degli obiettivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato integrativo.
Nota della Redazione
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