Opposizione a estratto di ruolo inammissibile senza pregiudizio qualificato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3511 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo è impugnabile in via diretta, insieme alla cartella esattoriale e all’avviso di addebito, nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo deriva un pregiudizio qualificato: la partecipazione a una procedura di appalto, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Al di fuori di tali ipotesi, tassativamente previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse. L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, va verificato al momento della decisione, tenendo conto della sopravvenienza normativa. La regola vale anche per i debiti previdenziali.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un estratto di ruolo emesso dall’agente della riscossione, fondato su due avvisi di addebito dell’Inps. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto di primo grado, ritenendo valide le notifiche, generico il disconoscimento delle copie e tardiva la contestazione relativa alla notifica, qualificata come opposizione agli atti esecutivi proposta oltre il termine dell’art. 617 c.p.c.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza con quattro motivi, incentrati sul disconoscimento tempestivo, sull’omessa pronuncia e sulla rilevanza dell’istanza di rateazione. La questione arriva in Cassazione perché occorre stabilire se l’opposizione all’estratto di ruolo sia ammissibile quando non sia allegato alcuno dei pregiudizi tipizzati dalla norma.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione. La Corte muove dalla qualificazione dell’atto: si tratta di opposizione a un estratto di ruolo, dalla cui visione il ricorrente era venuto a conoscenza degli avvisi di addebito.
Il riferimento normativo è l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021. La norma consente l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, equiparato l’avviso di addebito alla cartella esattoriale, solo se il debitore dimostra uno dei tre pregiudizi espressamente indicati: la partecipazione a una procedura di appalto, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte richiama la propria giurisprudenza di legittimità, Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che ha fissato tre approdi: la disciplina si applica anche ai debiti previdenziali; fuori dalle tre ipotesi l’opposizione è inammissibile per difetto di interesse; trattandosi di condizione dell’azione, la verifica va compiuta al tempo della sentenza, considerando la sopravvenienza normativa. Il principio è poi ribadito da una pronuncia successiva del 2023.
La Corte ricorda inoltre che la Corte costituzionale n. 190 del 2023 ha riconosciuto la legittimità della norma, ravvisando discrezionalità del legislatore nell’individuare le ipotesi di tutela giurisdizionale anticipata, pur auspicando un intervento rimediale rispetto alla vulnerabilità del sistema di riscossione, anche sul versante delle notificazioni.
Nel caso concreto nessuna delle tre ipotesi risulta allegata. L’opposizione, in assenza di successivi atti di esecuzione posti in essere dall’Inps, è rivolta unicamente e direttamente contro l’estratto di ruolo. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi. Le spese di legittimità sono compensate, in ragione della sopravvenienza normativa e delle richiamate pronunce. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
In attesa di conferma per la pubblicazione, segnalo due aspetti che, se lo ritieni, posso correggere in una revisione:
1. Formato del titolo. La regola di provenienza impone di usare la data di deposito solo se compare nel testo o nel blocco ESTREMI: qui è fornita negli ESTREMI (07.02.2024) e presente nel testo (“Data pubblicazione: 07/02/2024”), quindi il formato è pienamente legittimo.
2. Peso del grassetto. Ho applicato il grassetto ai riferimenti normativi, ai precedenti citati e a 2-3 parole chiave per paragrafo, come richiesto.
Nota della Redazione
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