Notifica avviso di addebito INPS per compiuta giacenza senza raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21847 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei contributi previdenziali, la notifica dell’avviso di addebito previsto dall’art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, può essere eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, con applicazione delle norme del servizio postale ordinario e non di quelle della legge n. 890 del 1982. Ne consegue che, in caso di temporanea assenza del destinatario, non è necessario l’invio della raccomandata informativa, essendo sufficiente il rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale; la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dal deposito. La legge n. 890 del 1982 non è applicabile quando la notifica avvenga senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contribuente destinatario di un avviso di addebito dell’INPS per contributi relativi agli anni 2008-2013. L’atto era stato notificato per compiuta giacenza il 14 ottobre 2014; il ricorso in opposizione era stato depositato il 16 marzo 2015.
Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività rispetto al termine di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, rilevando che l’opponente non aveva confutato l’eccezione né chiesto l’acquisizione della relata di notifica. La Corte d’appello di Catania aveva confermato la decisione, ammettendo la produzione in appello del documento attestante la notifica. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato anzitutto il motivo sull’ammissibilità della produzione documentale in appello. In tema di opposizione ad avviso di addebito, è l’opponente a dover dimostrare la tempestività dell’opposizione. Tuttavia, l’accertamento involge la proponibilità della domanda e può essere eseguito d’ufficio, ex artt. 421 e 437 cod. proc. civ., anche acquisendo elementi aliunde. Nel rito del lavoro il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente, qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione, anche in grado d’appello.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 8202 del 2005, secondo cui il deposito tardivo non è di per sé ostativo all’acquisizione se la produzione ha ad oggetto circostanze decisive allegate negli atti introduttivi. Il giudizio di indispensabilità della prova postula una valutazione di efficacia dell’intervento officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso. La decisione della Corte territoriale, che aveva acquisito la documentazione per replicare alla censura del gravame, è risultata conforme a tali principi.
Il nucleo centrale riguarda la notifica dell’avviso di addebito in caso di irreperibilità relativa. La modalità ordinaria è la PEC, ma l’atto può essere notificato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il comma 14 dell’art. 30 rinvia, per il recupero tramite avviso di addebito, alle norme vigenti relative al ruolo e alla cartella di pagamento. Poiché nella specie la notifica è avvenuta dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, non rileva l’orientamento sull’efficacia della pronuncia rispetto alle notifiche anteriori.
La Corte ha confermato che la notifica mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento trova disciplina nelle norme del regolamento postale e non nella legge n. 890 del 1982. Pertanto non è dovuta la raccomandata informativa; è sufficiente l’avviso di giacenza presso l’ufficio postale, con perfezionamento decorsi dieci giorni dal deposito. Il legislatore ha inteso rendere più snelle le procedure di riscossione, senza ulteriori aggravi procedurali. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della materia.
Nota della Redazione
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