Opposizione a intimazione di pagamento e qualificazione del rimedio (Cass. civ. Sez. IV n. 31595 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è affetto da una invalidità formale, il cui rimedio è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ove invece l’esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza. In tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce una copia fotostatica della relata o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che ne contesti la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c. ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, non essendo sufficiente un mero disconoscimento generico.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS e l’agente della riscossione chiedendo dichiararsi la nullità dell’intimazione di pagamento, l’illegittimità o l’inesistenza di otto avvisi di addebito, la prescrizione dei crediti portati da quattro di essi e la decadenza quanto a tre.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati rispettivamente sulla qualificazione del rimedio oppositivo, sul disconoscimento delle copie fotostatiche e sull’omessa pronuncia in ordine al vizio di notifica degli avvisi. L’INPS e l’agente della riscossione hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che le eccezioni volte a far accertare l’inesistenza originaria degli avvisi per vizio di notifica dovessero essere ricondotte all’opposizione all’esecuzione e non a quella agli atti esecutivi. La Corte rileva anzitutto che il ricorrente non ha chiarito il contenuto della violazione, non ha riportato le relate integrali e ha fatto riferimento a un mancato rispetto della procedura ex art. 140 c.p.c. che non integrerebbe un caso di inesistenza.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla valida notificazione del titolo o del precetto è viziato da una invalidità formale, con rimedio nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il ricorso all’art. 615 c.p.c. è riservato all’ipotesi in cui l’esecuzione si fondi su un decreto ingiuntivo e si deduca l’inesistenza della notifica del monitorio; l’art. 650 c.p.c. copre i vizi di notificazione non riconducibili all’inesistenza (Cass., Sez. 3, n. 17308 del 31 agosto 2015). Il rimedio esperito, concernendo vizi di notificazione, è stato dunque correttamente qualificato come opposizione agli atti esecutivi.
La Corte esclude altresì la lesione dell’affidamento, trattandosi di termine fissato dal codice di rito. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento della conformità delle copie. La censura è inammissibile: l’esito del primo motivo rende irrilevante il disconoscimento e, sul piano dell’onere probatorio, il contribuente che contesti la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c. deve specificare le ragioni della difformità, non bastando un generico disconoscimento (Cass., Sez. 5, n. 8604 del 1° aprile 2025).
Anche il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia sul vizio di notifica degli avvisi sottesi all’intimazione, è dichiarato inammissibile, avendo il giudice di merito valutato la contestazione e ritenendola inammissibile per le ragioni già esposte. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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