Abusivo frazionamento del credito e improponibilità della domanda separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13643 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo a un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, siano in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, salvo che si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata. In mancanza, la domanda abusivamente frazionata è dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora però non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, potendo escludere la condanna in suo favore o porle in tutto o in parte a suo carico, ex artt. 88 e 92, comma 1, cod. proc. civ., perché l’abusivo frazionamento integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
Il Fatto
Il lavoratore, già dirigente di una struttura sanitaria pubblica, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per ulteriore retribuzione di posizione, differenze su indennità sostitutiva delle ferie e trattamento di fine rapporto, assumendo di aver svolto, per un arco pluriennale, l’incarico di coordinamento di due unità operative complesse. La struttura sanitaria propose opposizione.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 24 febbraio 2021, accolse l’opposizione, ritenendo l’azione preclusa perché la relativa domanda doveva considerarsi assorbita dal giudicato formatosi su una precedente opposizione a decreto ingiuntivo, risalente al 2006, che aveva riguardato la sola maggiorazione della retribuzione di posizione e non la retribuzione di posizione, ma con identico presupposto di fatto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo dell’abusivo frazionamento del credito e della sorte della domanda separata quando sulla prima frazione si sia già formato il giudicato. Il punto di partenza è l’orientamento delle Sezioni Unite n. 7299, richiamato per intero: la regola dell’improponibilità opera quando i crediti appartengono al medesimo rapporto di durata e al medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, salvo un apprezzabile interesse del creditore alla tutela frazionata.
La Corte ne trae una conseguenza processuale rilevante: se il giudizio unitario non è più esperibile per l’intervenuto giudicato sulla frazione, il giudice non può limitarsi a rilevare la preclusione, ma deve decidere nel merito. In questa ipotesi la condotta del creditore assume rilievo sul piano delle spese, potendosi escludere la condanna in suo favore o porle a suo carico, in applicazione degli artt. 88 e 92, comma 1, cod. proc. civ.
Su questa base i primi due motivi sono accolti. La Corte censura l’approccio della Corte territoriale, che ha ritenuto preclusa l’azione senza verificare se, in concreto, ricorressero i presupposti dell’abusivo frazionamento e senza considerare la deliberazione che avrebbe quantificato il credito, ponendo il problema della sua effettiva esigibilità.
Analogo esito riguarda il terzo, quarto e quinto motivo, trattati congiuntamente perché connessi. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il ricorso ai poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ex art. 437, comma 2, cod. proc. civ., è indispensabile quando appaia idoneo, per lo spessore contenutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, mutando uno o più giudizi di fatto e fornendo un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, in coerenza con i principi del giusto processo di cui all’art. 111, commi 1 e 2, Cost.
Il ricorso è quindi accolto per quanto di ragione, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà accertare l’effettività del frazionamento del credito e l’efficacia interruttiva della prescrizione della documentazione prodotta in appello, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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