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Assegnazione temporanea del lavoratore: fissata udienza di merito (TAR Calabria n. 369 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. può essere decisa con la fissazione della sola udienza di merito quando il giudice ritenga che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e possano essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. In tal caso, l’ordinanza cautelare non concede la misura interinale ma accelera la trattazione della controversia, fissando la pubblica udienza di discussione del ricorso nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva nuovamente respinto la sua istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso un ufficio della Polizia di Stato nella città di Matera. Il diniego era stato preceduto dal parere negativo della Questura di Crotone del 05.06.2026. Nel ricorso veniva chiesta, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e anche inaudita altera parte ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’annullamento dell’atto e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Crotone si costituivano in giudizio per contrastare le pretese del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria, Sezione Prima, ha esaminato la domanda di sospensione cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2026. L’organo giudicante ha ritenuto di non dover adottare una decisione compiuta sull’istanza cautelare, ma di utilizzare lo strumento previsto dall’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La norma processuale consente al giudice amministrativo, quando le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e possano essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio nel merito, di non pronunciarsi sull’istanza di sospensione e di fissare direttamente l’udienza pubblica di trattazione del ricorso. Tale modulo decisorio è finalizzato a garantire una tutela tempestiva ed effettiva, evitando la provvisorietà della misura cautelare e assicurando una decisione definitiva sulla questione.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la posizione del ricorrente meriti un esame approfondito e ha fissato l’udienza pubblica di discussione del merito per il giorno 11 novembre 2026. L’ordinanza, che sarà eseguita dall’Amministrazione, è stata depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. La decisione non contiene una valutazione definitiva sul fumus boni juris, ma evidenzia un giudizio positivo sulla serietà delle esigenze dedotte dal ricorrente, tale da giustificare la rapida definizione della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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