Revoca dei contributi pubblici per dichiarazione non veritiera senza graduazione (Cass. civ. Sez. I n. 5067 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni e contributi pubblici alle imprese, la decadenza conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario non integra un provvedimento di autotutela, ma un atto vincolato che il legislatore collega in via automatica all’accertamento del mendacio. Ne deriva che né l’amministrazione, né il giudice ordinario adito possono procedere ad alcuna ponderazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., né valutare l’elemento soggettivo o disporre una riduzione proporzionale del beneficio. La verifica giudiziale resta circoscritta alla correttezza dell’operato della pubblica amministrazione rispetto agli obblighi previsti dalla fonte normativa primaria o secondaria che regola il rapporto.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un contributo in base alla legge n. 48/1992, concesso con decreto ministeriale del 2001 ed erogato da una banca concessionaria. A seguito di una verifica della Guardia di Finanza era emersa l’omessa installazione, nello stabilimento finanziato, di taluni stampi dichiarati nella documentazione finale di spesa.
Il Ministero aveva disposto la revoca del contributo ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 403/1998. La società impugnava il provvedimento chiedendone la disapplicazione. Il Tribunale e poi la Corte di appello rigettavano la domanda, escludendo l’applicabilità della disciplina della risoluzione per inadempimento. La società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La ricorrente sosteneva che, una volta riconosciuto il beneficio, il rapporto con l’amministrazione avrebbe assunto natura paritetica, imponendo una verifica della gravità dell’inadempimento secondo l’art. 1455 cod. civ. e il conseguente contenimento della decadenza alla sola parte della spesa riferibile alla dichiarazione non veritiera.
La Corte respinge questa impostazione. Il rapporto nasce da un atto amministrativo di concessione e gli obblighi del beneficiario traggono la propria radice dalla fonte normativa primaria o secondaria, non da un vincolo privatistico. Le norme che regolano le agevolazioni sono imperative e la loro ratio è preservare il corretto utilizzo dei fondi pubblici. La verifica del giudice ordinario non può quindi essere sussunta nel paradigma della risoluzione del contratto.
Il richiamo alle Sezioni Unite n. 7405 del 1996 e alla Cass. Sez. Un. n. 13046/1997 non giova alla ricorrente. Quelle pronunce, rese in sede di regolamento di giurisdizione, hanno sì assimilato la revoca alla declaratoria di risoluzione per l’effetto dismissivo del rapporto, ma hanno chiarito che essa si configura come accertamento di un fatto cui la legge ricollega la decadenza, senza margini di valutazione dell’interesse pubblico.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, la Corte ne ribadisce la portata oggettiva. La non veridicità della dichiarazione implica la decadenza dal beneficio e costituisce un mero effetto causale dell’assenza dei requisiti richiesti, con irrilevanza dell’elemento soggettivo, valorizzato solo nell’eventuale sede penale. Sul punto la decisione si allinea alla giurisprudenza amministrativa, richiamando in particolare la Cons. Stato, Ad. plen. n. 18/2020, che ha distinto la decadenza dall’autotutela per il suo carattere vincolato, e la Cons. St., sez. VII, n. 4517 del 2023, sul ripristino del bene della vita leso.
Anche il quinto motivo è inammissibile e in parte infondato. La Corte di appello aveva correttamente rilevato che la decadenza era stata disposta per la violazione dell’art. 11, comma 3, d.P.R. n. 403/1998, non per le ipotesi di revoca parziale o totale previste dall’art. 8 del D.M. n. 527/1995. Il regolamento non ha disciplinato gli effetti della falsità delle dichiarazioni, sicché non opera alcun rapporto di specialità. La restante censura difetta di chiarezza, muovendo peraltro dall’assunto, non condiviso, della natura sanzionatoria della norma. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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