Inerenza dei costi e delega di firma sull’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 25656 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione del contribuente, incombe all’Amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere, producendo la delega anche nel corso del secondo grado di giudizio, la cui validità va specificamente valutata dal giudice di merito. Il principio di inerenza è unico per le imposte sui redditi e per l’IVA e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo, sicché il costo attiene o non attiene all’attività d’impresa a prescindere dalla sua entità. La motivazione è apparente quando è graficamente esistente ma non rende percepibili le ragioni della decisione, integrando un error in procedendo e la nullità della sentenza.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale riceve un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2007. L’Amministrazione contesta la deducibilità di costi per prestazioni d’opera mai eseguite, sponsorizzazioni e carburante. La Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello di questi e accoglie quello incidentale dell’Agenzia.

Il contribuente propone ricorso per cassazione con otto motivi, tra cui la contestazione della validità della delega di firma, la lamentata violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l’errata applicazione del criterio di inerenza dei costi di sponsorizzazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato nei limiti indicati. La sentenza regionale afferma che l’atto reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio, appositamente delegato dal direttore provinciale, ma da tale statuizione non è dato comprendere se l’Amministrazione abbia prodotto la delega, come ritenuto necessario dalla giurisprudenza a pena di nullità, né se la sua validità sia stata compiutamente valutata. Il giudice del rinvio deve completare l’accertamento di fatto. La censura è infondata nel resto: la delega non deve essere allegata all’avviso, che gode di presunzione di legittimità, ma la sua sussistenza va dimostrata in giudizio in caso di contestazione.

Il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Nella verifica cd. a tavolino non è necessaria la previa redazione del processo verbale di constatazione. La doglianza sul contraddittorio endoprocedimentale è inammissibile per novità della questione, mai sottoposta ai giudici di merito.

I motivi terzo, quarto, quinto e sesto riguardano il recupero dei costi di sponsorizzazione e carburante. Il terzo è infondato, perché il giudice d’appello, pur con termine improprio, ha chiaramente ritenuto i costi privi di certezza e non inerenti. Il quinto è inammissibile, non essendo trascritto l’avviso nella sua interezza, e tende a rimettere in discussione una valutazione di fatto.

Il quarto e il sesto sono fondati. La motivazione regionale è apparente quanto al requisito della certezza, perché l’affermazione che i costi sarebbero genericamente indicati non è supportata da alcuna giustificazione. Non è invece apparente la parte che li ritiene non inerenti perché sproporzionati rispetto ai ricavi. Tale valutazione è estranea al concetto di inerenza, che è unico per imposte dirette e IVA e si esprime in un giudizio qualitativo, mentre la valutazione di congruità si colloca su un piano diverso. Per le spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche opera una presunzione legale di deducibilità al ricorrere dei presupposti di legge.

Il settimo motivo è fondato nei limiti. In tema di IVA, l’Amministrazione che contesti operazioni soggettivamente inesistenti deve provare, anche solo in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario. Quanto ai costi, la loro deducibilità va verificata alla luce di effettività, inerenza, competenza e certezza. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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