Inammissibile il ricorso che sollecita un riesame del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 8025 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi denuncia in cassazione l’inosservanza dei canoni di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve indicare le norme asseritamente violate e i principi in esse contenuti e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto. L’apprezzamento sulla gravità dell’inadempimento è del pari apprezzamento di fatto, sindacabile solo nei limiti delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Il fatto decisivo che integra il vizio di omesso esame è il fatto storico-naturalistico, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori e risultanze probatorie.
Il Fatto
Con contratto del 1° dicembre 2010 la società locatrice concedeva in locazione a un’altra società un’unità immobiliare ad uso magazzino generale per l’attività di stagionatura e spedizione di formaggi e prosciutti, assumendo ulteriori obbligazioni finalizzate all’utilizzo convenuto del cespite. Verificatosi il mancato pagamento del canone, la locatrice notificava due distinte intimazioni di sfratto per morosità, negli anni 2013 e 2015, alle quali la conduttrice si opponeva eccependo plurimi inadempimenti della controparte e domandando in via riconvenzionale il ristoro dei danni.
Mutato il rito e riunite le controversie, il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, dichiarava non dovuti i canoni per un periodo del 2015 per inutilizzabilità dei locali e condannava la locatrice al pagamento di due somme in favore della conduttrice. La Corte d’appello, definendo i contrapposti appelli e rilevato il rilascio spontaneo dell’immobile avvenuto lite pendente, dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di risoluzione e rilascio e riduceva gli importi delle condanne. La locatrice ricorre in cassazione con due motivi; resiste la conduttrice con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi sono scrutinati congiuntamente per la stretta connessione e dichiarati inammissibili. Il primo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e degli artt. 1455, 1460, 2037 e 2041 cod. civ., assumendo che la Corte d’appello abbia male inteso il testo contrattuale e abbia conseguentemente errato nella valutazione della gravità dell’inadempimento.
La Corte rileva che la doglianza sull’interpretazione del contratto è del tutto generica e non corredata dalla puntuale allegazione del canone ermeneutico asseritamente inosservato. Ricorda il consolidato orientamento secondo cui chi denuncia l’inosservanza dei canoni di ermeneutica negoziale deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, con specifica indicazione delle norme violate e dei principi in esse contenuti, e deve precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. Il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé: esso appartiene ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito.
Quanto alla gravità dell’inadempimento, la Corte qualifica l’apprezzamento come tipico apprezzamento di fatto, sindacabile soltanto nei circoscritti limiti delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., nella specie non adombrate se non in maniera apodittica e assertiva. Nel fondo, l’argomentazione dell’impugnante si risolve in una sollecitazione al riesame delle emergenze istruttorie, attività estranea alla natura e alla funzione del giudizio di cassazione.
Il secondo motivo, sul vizio di omesso esame, è parimenti inammissibile: il fatto decisivo considerato dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. va inteso in senso storico-naturalistico, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi istruttori e risultanze probatorie. La ricorrente si duole ancora una volta della omessa considerazione di risultanze istruttorie, senza puntualizzare quali siano i fatti ignorati dalla decisione impugnata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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