Controllo successivo Corte dei conti richiede contrasto reale di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 72 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra la Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di questi, della determinazione confermativa dell’atto. La sola contestazione della tardività nell’invio del provvedimento alla Ragioneria, senza che venga in rilievo alcuna questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile, integra una mera problematica procedurale e non legittima il deferimento alla Sezione. In difetto di tale contrasto, la carenza dei presupposti di legge impone la declaratoria di non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto.
Il Fatto
La Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, un contratto di assunzione a tempo indeterminato di una docente di un istituto comprensivo scolastico della provincia. La Ragioneria aveva in precedenza restituito il provvedimento privo di visto, dapprima perché inviato in ritardo rispetto alla prescritta contestualità della trasmissione, poi perché il dirigente non aveva dichiarato di ricondurre l’atto ad alcuna delle ipotesi dell’art. 10. Il dirigente scolastico ha chiesto di dare comunque seguito al provvedimento sotto la propria responsabilità.
La vicenda si colloca in un insieme di 78 provvedimenti analoghi, tutti accomunati dall’asserita impossibilità della Ragioneria di esercitare il controllo preventivo per la tardività dell’invio. L’Ufficio di controllo ha deferito gli atti al collegio chiedendo per ciascuno il non luogo a provvedere. La Ragioneria ha presentato controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e invocando giurisprudenza contabile a supporto.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza sui 78 provvedimenti deferiti, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia, non essendo emersi precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Rileva inoltre l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria, che riguarda fattispecie diverse da quella in esame.
Nel merito, la Corte individua il presupposto del controllo successivo nell’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile. L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 esige che il dirigente, nonostante le osservazioni impeditive, assuma espressamente la determinazione confermativa dell’atto sotto la propria responsabilità. Solo in tal caso la Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi.
La funzione assegnata alla Corte in questa sede è quella di garante della corretta gestione del bilancio, verifica che sarebbe elusa qualora l’amministrazione potesse superare i rilievi della Ragioneria senza un vaglio esterno. Restano però del tutto irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo reale.
Nel caso concreto, l’unico punto di contestazione non superato è la tardiva trasmissione del contratto. La Ragioneria non si è espressa sulla documentazione trasmessa e non ha esercitato il controllo preventivo esclusivamente per tale motivo. Manca dunque alcuna questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile: emerge solo una tematica procedurale di tempistiche, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. La fattispecie esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10.
Il collegio conclude dichiarando il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge, con conseguente restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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