Controlli interni comunali esaminati dalla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 68 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti trasmette alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, integra il quadro informativo a disposizione della Sezione per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie dell’ente locale. Il referto risponde alla funzione di fare dei controlli interni il supporto delle scelte programmatiche dell’ente e di apportare misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Accertata l’assenza di significative criticità, la Sezione non irroga la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL, ma formula raccomandazioni volte al progressivo rafforzamento degli strumenti di programmazione e controllo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi dal Comune di Vigonza (PD) per gli esercizi 2019 e 2020. Il referto è lo strumento con cui l’organo di vertice dell’ente locale attesta l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli realizzati nell’esercizio considerato. La Sezione ha svolto l’istruttoria sulla base dei questionari e delle relazioni annuali, secondo le linee guida deliberate annualmente dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

La questione sottoposta all’esame della Sezione riguarda la verifica dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni e l’individuazione di eventuali criticità, con conseguente valutazione in ordine all’adozione di misure correttive.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 148 del TUEL, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e da ultimo dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014. La norma impone ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane e alle Province la redazione di un referto annuale che dimostri l’adeguatezza dei controlli interni. Tale referto, strutturato secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo e integra il quadro informativo per l’esercizio delle funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie.

La Sezione richiama la funzione ricognitiva del referto, che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità emerse dagli organi di controllo interno. Il referto si pone in coerenza con l’obiettivo di fare dei controlli interni l’indispensabile supporto delle scelte decisionali e programmatiche dell’ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento.

Le finalità del controllo sono individuate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR: verifica dell’adeguatezza funzionale del sistema dei controlli interni, valutazione della coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati, verifica dell’osservanza dei vincoli normativi, rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, monitoraggio degli effetti delle misure di finanza pubblica e consolidamento dei risultati con quelli degli organismi partecipati.

Per gli anni 2019 e 2020 la Sezione delle Autonomie ha approvato le deliberazioni n. 19/SEZAUT/2020/INPR e n. 13/SEZAUT/2021/INPR, recanti le linee guida e i questionari per le relazioni annuali. Lo schema per il 2020 ha introdotto l’Appendice Covid e l’Appendice Lavoro Agile, dedicate ai controlli connessi all’emergenza sanitaria e al lavoro agile.

Nel merito, la Sezione rileva che i sistemi non registrano significative criticità oggetto di segnalazione. La Corte invita l’Amministrazione comunale a una più puntuale definizione degli strumenti di programmazione e controllo in coerenza con gli obiettivi del Piano delle performance. Formula, inoltre, raccomandazioni in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di controllo di gestione e di controllo sugli organismi partecipati, nonché in ordine alla pubblicazione della Carta dei servizi e all’implementazione del controllo sulla qualità dei servizi. Ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL, la sanzione pecuniaria a carico degli amministratori locali presuppone la rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno: evenienza che nella specie non ricorre, con la conseguenza che la Sezione accerta, allo stato degli atti, il difetto di significative criticità, salve le raccomandazioni espresse in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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