Nessun giudicato sostanziale dalla sentenza che definisce in rito (Cass. civ. Sez. III n. 4407 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che definisce il processo con motivazione di mero rito è insuscettibile di acquisire forza e valenza di giudicato sostanziale, né di giudicato esterno, sicché non preclude la delibazione delle questioni che quella pronuncia si è limitata a non esaminare nel merito. Ne consegue che, nell’esecuzione per obblighi di fare o non fare disciplinata dall’art. 612 cod. proc. civ., il procedimento attuativo va configurato come sostanzialmente unitario e non scindibile in subprocedimenti, con la conseguenza che non è giustificata l’individuazione di una “prima fase” liquidabile autonomamente in punto di spese. È pertanto erronea la sentenza che, attribuendo efficacia di giudicato a una decisione resa in rito, abbia liquidato le spese della sola fase attuativa reputandone precluso il riesame.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una condanna alla demolizione di un fabbricato, edificato a distanza inferiore a quella legale. La sentenza di primo grado, confermata in appello, era divenuta oggetto di una procedura di esecuzione per obblighi di fare innanzi al giudice dell’esecuzione, che aveva designato l’ufficiale giudiziario e nominato il tecnico ausiliario.
Definiti i lavori e dichiarate chiuse le operazioni, gli esecutanti chiesero la liquidazione delle spese sostenute, ottenendo un decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ.. Opposta la ingiunzione, il Tribunale rigettò le opposizioni; la Corte d’appello, in riforma, rideterminò in diminuzione le somme dovute agli esecutanti e riconobbe agli esecutati il diritto alla restituzione delle eccedenze, compensando le spese di lite. Avverso tale pronuncia ricorrono in cassazione gli esecutanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via logicamente pregiudiziale il tema della valenza da attribuire alla sentenza con cui la Corte territoriale, anni prima, aveva definito l’impugnazione proposta contro l’ordinanza-sentenza del giudice dell’esecuzione. La sentenza impugnata aveva ritenuto quella pronuncia idonea a formare giudicato in ordine alle spese della procedura esecutiva, così da precludere ogni ulteriore scrutinio.
La Corte censura tale impostazione. La pronuncia invocata si era limitata a rigettare, per ragioni di rito, l’impugnazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, dichiarandola in motivazione inammissibile. Da ciò discende l’impossibilità di riconoscerle valenza di giudicato sostanziale o di giudicato esterno, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende confermare richiamando, tra le altre, Cass. n. 23130 del 2020, Cass. n. 10641 del 2019 e Cass. n. 341 del 2015.
Esclusa la preclusione da giudicato, il ragionamento si sposta sulla struttura del procedimento. La Corte rileva che una “prima fase” dell’esecuzione per obblighi di fare, rivestita di autonomia e liquidabile separatamente quanto a spese, non trova riscontro nel tessuto normativo dell’art. 612 cod. proc. civ. né nella giurisprudenza di legittimità, che viceversa configura il procedimento attuativo come sostanzialmente unitario e non scindibile in subprocedimenti. In tal senso richiama Cass. n. 23182 del 2014 e Cass. n. 19877 del 2013.
Né rileva, in senso contrario, il mutamento di orientamento in tema di impugnabilità dell’ordinanza ex art. 612 cod. proc. civ., ormai inappellabile secondo le pronunce Cass. n. 15015 del 2016, Cass. n. 7402 del 2017, Cass. n. 29025 del 2021 e Cass. n. 22010 del 2023. Da qui l’accoglimento del motivo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per i necessari accertamenti di fatto e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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