Impugnazione della cartella non notificata e interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 8895 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio tra quelli tipizzati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. La disposizione, introdotta dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, e modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110 del 2024, si applica anche ai processi pendenti, perché plasma un interesse ad agire di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione. Nei processi pendenti lo specifico interesse ad agire va dimostrato nelle fasi di merito mediante tempestiva rimessione nei termini, e nel giudizio di legittimità mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione. Il ricorso contro l’estratto di ruolo resta comunque soggetto al termine generale di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla conoscenza dell’atto.

Il Fatto

Il contribuente aveva proposto ricorso contro una cartella di pagamento relativa a Irpef di un anno di imposta risalente, della quale assumeva di aver avuto conoscenza soltanto attraverso l’acquisizione di un estratto di ruolo. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per incertezza sulla data del documento, non idonea a provare la tempestività dell’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello, condividendo quella conclusione e osservando comunque che la cartella risultava ritualmente notificata.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo la violazione delle norme sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, la nullità della notifica, il vizio di motivazione della cartella, la tardiva costituzione dell’agente della riscossione in appello, il mancato allineamento della CTR ai precedenti di legittimità e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della vicenda: il giudizio ha a oggetto una cartella di pagamento che il contribuente assume di aver conosciuto tramite estratto di ruolo. Richiama il quadro normativo sopravvenuto, incentrato sull’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, che ha sancito la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e, insieme, i casi in cui la cartella invalidamente notificata diviene direttamente impugnabile, purché il debitore dimostri il pregiudizio concreto richiesto dalla norma.

Su questo terreno il Collegio richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, resi ex art. 363 cod. proc. civ.: la disposizione si applica ai processi pendenti, perché concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. L’interesse ad agire è condizione dell’azione di natura dinamica e la sua verifica incide sulla decisione finale. Nei gradi di merito va dimostrato con la tempestiva rimessione nei termini; in cassazione, con il deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione.

Nel caso concreto il ricorrente ha prodotto in memoria la comunicazione dell’agente della riscossione che attestava l’impossibilità di un pagamento per l’esito delle verifiche ex art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973: la Corte ne trae la prova dell’interesse e l’ammissibilità del ricorso, che passa quindi al merito.

L’esame si apre dal sesto motivo, inammissibile: il ricorso non identifica il tenore della motivazione di primo grado condivisa dal giudice d’appello né le critiche mosse con l’atto di gravame, come richiesto dal combinato disposto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e dal principio di Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017. Il primo motivo è a sua volta inammissibile e in parte infondato, perché involge accertamenti di fatto e perché il ricorso contro l’estratto di ruolo va proposto entro il termine generale dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla conoscenza dell’atto, senza che rilevi la facoltatività dell’impugnazione. Superflui, per la conferma della statuizione di inammissibilità, il secondo e il terzo motivo; inammissibili, per difetto di indicazione della sede processuale delle doglianze, il quarto e il quinto motivo. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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