Inammissibile domanda di prededuzione proposta per la prima volta in opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 17248 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove né modificazioni sostanziali di quelle già proposte in sede di insinuazione. Ne consegue che è inammissibile sia la richiesta di riconoscimento della prededucibilità di un credito insinuato originariamente in via privilegiata, sia la speculare domanda di ammissione in collocazione privilegiata di un credito originariamente richiesto in prededuzione, avendo credito privilegiato e credito prededucibile presupposti differenti. L’omessa pronuncia su una domanda inammissibile non integra vizio della decisione e non rileva come motivo di ricorso, poiché da essa non deriva alcun obbligo del giudice di pronuncia nel merito.

Il Fatto

Una professionista, dopo la dichiarazione di fallimento della società committente, propone opposizione allo stato passivo lamentando il mancato riconoscimento della prededuzione del proprio credito al compenso per l’attività stragiudiziale prestata per la gestione e la soluzione della crisi.

Il tribunale rigetta l’opposizione, escludendo il criterio teleologico invocato ex art. 111, comma 2, l. fall. e l’idoneità delle prove testimoniali richieste. La professionista ricorre in cassazione con cinque motivi, tra cui la violazione degli artt. 132 e 360 cod. proc. civ. per avere il giudice trattato in via esclusiva della prededucibilità, omettendo di esaminare la domanda di ammissione con il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, rilevando che l’opponente si duole della mancanza di pronuncia su una domanda di ammissione in collocazione privilegiata proposta in via subordinata soltanto con il ricorso in opposizione.

Il principio che governa la fase è quello dell’immutabilità della domanda: il giudizio di opposizione allo stato passivo esclude che possano essere prese in considerazione questioni dedotte per la prima volta dall’opponente. La domanda di insinuazione, ai sensi dell’art. 93, comma 1, l. fall., deve indicare il titolo del credito e le ragioni della prelazione, sicché non è consentito far valere un credito diverso né addurre una diversa connotazione dello stesso, che costituisce elemento costitutivo della causa petendi.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento — Cass. n. 19605 del 2004, Cass. n. 10241 del 1992, Cass. n. 5167 del 2012 — secondo cui è inammissibile la richiesta di prededucibilità di un credito insinuato in via privilegiata, implicando l’introduzione di un diverso tema di indagine. Per simmetria, risultano inammissibili anche il primo e il secondo motivo, restando irrilevante che il tribunale non si sia pronunciato sulla domanda subordinata: l’omessa pronuncia su domanda inammissibile non è vizio della decisione (Cass. n. 20363 del 2021; Cass. n. 22784 del 2018).

Il quarto motivo è infondato, con assorbimento del terzo. La Corte afferma che il credito del professionista che abbia assistito stragiudizialmente la società debitrice gode della prededuzione funzionale ex art. 111, comma 2, l. fall. solo se le prestazioni siano teleologicamente coerenti con l’interesse della massa e, in un giudizio ex ante, direttamente funzionali alla presentazione dell’istanza, alla predisposizione dei documenti o alla conservazione dell’integrità del patrimonio. Nel caso concreto le prestazioni non risultano dedotte come volte a tale conservazione, sicché il tribunale ha correttamente ritenuto inammissibili i capi di prova testimoniale.

Il quinto motivo è inammissibile: la ricorrente omette di confrontarsi con la statuizione, non censurata, secondo cui il credito per la proposizione dell’istanza di autofallimento era estraneo al giudizio, non essendo stato oggetto di insinuazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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