Inammissibile il ricorso che sollecita un nuovo esame del fatto (Cass. civ. Sez. III n. 3424 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che, sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, solleciti in realtà una nuova valutazione della quaestio facti, è inammissibile. L’interpretazione del contratto, consistendo in un accertamento della volontà dei contraenti, è indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o violazione delle regole ermeneutiche, non per la prospettazione di una diversa lettura degli stessi elementi già esaminati. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, risultante dal testo della sentenza o dagli atti processuali, discusso e decisivo: l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra la fattispecie. Qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la mancata censura di una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze sulle altre.
Il Fatto
Due ricorrenti, locatari di un veicolo in forza di un contratto di locazione a lungo termine senza conducente, avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing per il pagamento di extracanoni legati al conguaglio chilometrico. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione, rideterminando in minor misura il credito della società e rigettando la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme.
La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame dei locatari. Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, denunciando la violazione dell’art. 11 dell’Accordo Quadro e l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alle istanze istruttorie e alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, ritenendoli connessi, e li dichiara inammissibili. Sotto la formale invocazione del vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, i ricorrenti sollecitano in realtà un nuovo esame della quaestio facti, precluso al giudice di legittimità.
Quanto al primo motivo, la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Il ricorso è ammissibile solo per inadeguatezza della motivazione o violazione delle regole ermeneutiche, non per la mera prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati. Poiché l’interpretazione adottata dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili, la parte che aveva proposto quella disattesa non può dolersi in legittimità della scelta operata. Richiama sul punto i precedenti Cass. n. 14206 del 2014, Cass. n. 7500 del 2007, Cass. n. 10554 del 2010, Cass. n. 24539 del 2009 e Cass. n. 25861 del 2013.
Con il secondo e il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame delle istanze istruttorie. La Corte rileva che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è dedotto in ipotesi di doppia conforme senza che siano indicate le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, come richiesto dall’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. Richiama le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 e Sezioni Unite n. 19881 del 2014: oggetto del vizio deve essere un fatto storico, non l’omesso esame di elementi istruttori in quanto tale. Il mancato esame di prove contrastanti rileva solo se queste siano tali da invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia probatoria delle altre.
Infine, con il primo e il quarto motivo i ricorrenti censurano isolati passaggi motivazionali. La Corte osserva che la decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni autonome e che la mancata censura di una di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze sulle altre. All’inammissibilità dei motivi segue l’inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e a quelle del procedimento cautelare.
Nota della Redazione
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