Opposizione allo stato passivo: inammissibile il riesame del merito probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 4627 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, la censura che, pur evocando il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., si traduca in una richiesta di riesame della documentazione versata in atti è inammissibile in sede di legittimità, perché investe il merito della vicenda processuale. Il diniego di ammissione delle prove è sindacabile solo se la motivazione del giudice del merito sia implausibile; ove il giudice abbia argomentato in modo adeguato la genericità dei capitoli testimoniali e l’inidoneità della prova documentale a dimostrare i fatti costitutivi, la doglianza che non ne spieghi la decisività è inammissibile. Parimenti inammissibile è la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. che ponga a fondamento un fatto ritenuto non dimostrato con accertamento di fatto non più censurabile.

Il Fatto

Un professionista proponeva opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva rigettato la richiesta di ammissione di un credito privilegiato per prestazioni professionali rese in favore di una società poi fallita. Il credito riguardava la redazione del progetto di ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato produttivo, la partecipazione come progettista all’approvazione del nuovo piano edilizio, l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza.

Il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione, confermando il diniego del giudice delegato, sul rilievo della mancata prova dei fatti costitutivi del credito. Il professionista ricorreva allora per cassazione con tre motivi, cui la curatela fallimentare resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i tre mezzi, tutti dichiarati inammissibili, muovendo dalla comune matrice: la richiesta di un nuovo scrutinio del materiale probatorio. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale ritenuto che i documenti prodotti sostituissero l’allegazione dei fatti, anziché limitarsi a chiarirne la portata.

Sul punto la Corte rileva che il vizio di omessa pronuncia è stato solo evocato nella rubrica del motivo, senza adeguato sviluppo argomentativo. Il corpo della censura si concentra infatti su una richiesta di riesame della documentazione, con doglianze non scrutinabili in legittimità perché volte a un riesame di merito. Le censure, inoltre, non colgono la ratio decidendi: il Tribunale aveva escluso la valenza probatoria dei documenti allegati in un unico fascicoletto, non spiegandone l’opponente la rilevanza, con conseguente violazione dell’onere allegativo e probatorio.

Con il secondo motivo si censurava il mancato accoglimento della prova testimoniale e documentale, con riferimento agli artt. 244 cod. proc. civ., 2712 e 2715 cod. civ. La Corte osserva che il Tribunale ha motivato in modo non implausibile il diniego, avendo rilevato la genericità e la non circostanzialità dei capitoli di prova quanto al conferimento e allo svolgimento dell’incarico. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente non ha spiegato la decisività delle prove di cui lamentava la mancata ammissione, rendendo le censure generiche.

Il terzo motivo denunciava omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e violazione degli artt. 2697 e 1218 cod. civ. in tema di ripartizione degli oneri probatori nell’inadempimento contrattuale. La Corte rileva che il ricorrente pone a fondamento un fatto — la cofirma del progetto da parte di un ingegnere — che il Tribunale, con accertamento di fatto non più censurabile, ha ritenuto non dimostrato, risolvendosi la censura in un nuovo scrutinio della quaestio facti, non sindacabile in legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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