Fallimento del debitore sussidiario e riserva di preventiva richiesta (Cass. civ. Sez. I n. 8873 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fallimento del debitore sussidiario non modifica le caratteristiche dell’obbligo che egli assume verso il creditore, poiché è l’ammissione al passivo che deve adeguarsi a quelle caratteristiche e non il contrario. Quando l’accollo cumulativo esterno ha reso l’obbligazione da solidale a sussidiaria ai sensi dell’art. 1268, comma 2, cod. civ., il creditore ha diritto di essere ammesso al passivo del fallimento del debitore originario previa dimostrazione dell’inutile richiesta di pagamento al debitore che si è accollato il debito, e non previa escussione del patrimonio di quest’ultimo. La tassatività delle ammissioni al passivo con riserva, desumibile dagli artt. 96 e 55 legge fall., non consente di sostituire alla condizione effettiva del credito una condizione diversa ed estranea al suo regime. Alla mancanza di una riserva tipica di preventiva richiesta consegue l’ammissione pura e semplice del credito, restando fermo l’obbligo del curatore di verificare l’assenza di pagamento e di agire in regresso.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di una società poi fallita, aveva insinuato al passivo del fallimento un credito retributivo e di fine rapporto di circa ventiseimila euro, invocando il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. Il rapporto era stato trasferito a una società terza in forza di un contratto di affitto d’azienda; risolto il contratto, i lavoratori erano rimasti alle dipendenze di quest’ultima, che si era fatta carico del t.f.r. maturato durante l’affitto, tenendo indenne la concedente dal relativo debito solidale.
Il giudice delegato rigettò la domanda, ritenendo non più obbligata la società fallita per effetto dell’accollo liberatorio del debito. Il Tribunale di Novara, in parziale accoglimento dell’opposizione, ammise al passivo il credito per l’importo e con il privilegio richiesti, ma con la riserva della prova di avere preventivamente richiesto senza successo il pagamento alla società accollante. Contro il decreto il fallimento ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il fallimento ha denunciato la nullità del decreto per avere il Tribunale deciso nel merito nonostante il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell’udienza non fossero stati notificati al curatore. Il motivo è infondato: il Tribunale ha correttamente applicato le norme sulla opposizione allo stato passivo, poiché non è in discussione la tempestività del deposito, mentre l’omessa notifica entro il termine ordinatorio non comporta inammissibilità dell’impugnazione, non essendo prevista dalla legge tale sanzione.
La Corte richiama il principio per cui tale omissione implica unicamente l’assegnazione di un nuovo termine perentorio per la notifica, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., sempre che il curatore e gli eventuali creditori controinteressati non si siano costituiti, sanando con effetto ex tunc il vizio, come affermato da Cass. nn. 19108/2014 e 19653/2015.
Il secondo motivo censurava la violazione degli artt. 96 e 55 legge fall. per avere il giudice ammesso il credito con riserva di vana preventiva richiesta al debitore principale invece che con riserva di preventiva escussione. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La Corte riconosce corretto il rilievo che non sono consentite ammissioni al passivo atipiche, diverse da quelle previste dalla legge; ma l’ammissione con riserva atipica, ove disposta, va considerata come accoglimento del diritto fatto valere, rimossa la riserva inammissibile, secondo Cass. n. 20191/2017.
Nel merito, il Tribunale aveva accertato che l’impegno della società accollante, in assenza di una dichiarazione del creditore di voler liberare la coobbligata, aveva realizzato un’ipotesi di accollo cumulativo esterno, con l’effetto di rendere l’obbligazione da solidale a sussidiaria. Il fallimento del debitore sussidiario non può mutare le caratteristiche del suo obbligo e radicalmente non è configurabile l’insorgenza di un diritto di regresso in capo al creditore. Alla mancanza di una riserva tipica di preventiva richiesta sarebbe dovuta conseguire l’ammissione pura e semplice, non certo l’ammissione con una condizione estranea al regime del credito.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1268 c.c. – Delegazione cumulativa
- Art. 2751-bis c.c. – Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
- Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto