Motivazione apparente in appello tributario e prova dell’inerenza dei canoni di leasing (Cass. civ. Sez. V n. 16282 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza tributaria di appello, il vizio di motivazione meramente apparente ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, non chiarisce su quali prove ha fondato il convincimento e non consente di verificare l’effettivo esercizio della funzione giurisdizionale, in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992. La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze graficamente prive di motivazione o affette da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma anche quelle che, dietro la parvenza di una giustificazione, non permettono di comprendere le basi della decisione. Nel giudizio tributario di legittimità, la sentenza d’appello che affermi la deducibilità dei canoni di leasing senza indicare gli elementi probatori dai quali trae il convincimento sulla inerenza dei costi viola tale obbligo e deve essere cassata con rinvio.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, notificava a una società contribuente un avviso di accertamento per il recupero, ai fini IVA, IRES e IRAP, dei costi per canoni di leasing finanziario relativi a macchine per movimento terra, dedotti dal reddito d’impresa per l’anno 2013. Secondo l’Ufficio, i beni erano già stati ceduti a terzi in annualità precedenti e non erano più nella disponibilità della società.

L’impugnazione della società veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo provata la strumentalità dei beni e quindi l’inerenza dei canoni. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio deduceva la nullità della sentenza per difetto di motivazione, nella specie di motivazione apparente, in violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 e 274 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.

La Corte richiama il costante orientamento secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo costituzionalmente imposto, omette di illustrare l’iter logico seguito, non chiarisce su quali prove ha fondato il convincimento e con quali argomentazioni è pervenuto alla determinazione assunta, non consentendo così di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. Vengono richiamate, tra le altre, le Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014 e le Sezioni Unite n. 22232 del 03.11.2016, oltre a Cass. Sez. VI-5 n. 14927 del 15.06.2017, Cass. n. 13977 del 23.05.2019, Cass. n. 29124 del 2021 e Cass. Sez. VI-5 n. 28829 del 2021.

La motivazione è quindi solo apparente quando, pur graficamente esistente e talora sovrabbondante, risulta costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. In tale vizio incorre, per la Corte, la sentenza impugnata: i giudici d’appello, dopo una premessa in diritto di carattere generalissimo sulla cessione del contratto di leasing e sugli effetti fiscali in capo all’acquirente, hanno affermato la deducibilità dei costi senza spiegare da quali elementi probatori abbiano tratto il convincimento che i canoni fossero relativi ad annualità precedenti alla cessione.

Proprio su tale punto si appuntava il contrasto tra le parti, emergendo dal processo verbale di constatazione la prospettazione opposta dell’Ufficio. La sentenza omette ogni riferimento alle complessive argomentazioni dell’appellante e al corredo probatorio sottoposto al suo esame. Il primo motivo è pertanto fondato. L’accoglimento comporta l’assorbimento degli altri motivi, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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