Revocazione in Cassazione ammessa solo per errore percettivo sugli atti interni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34576 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che induce a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto, la cui verità sia incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti. Esso non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. La contestazione di asserite sviste su documenti di merito non integra il vizio, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso straordinario per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, con la quale era stato dichiarato inammissibile un suo ricorso. Davanti al giudice di legittimità deduce una serie di doglianze contro quella pronuncia, sostenendo che essa sarebbe frutto di un errore di fatto per aver supposto l’oscurità e la mancata chiarezza della domanda, nonostante atti e documenti idonei a corroborarla.

Con quattro motivi la ricorrente lamenta una pretesa svista su un verbale, l’occultamento di una relazione e delle relative note sintetiche, l’oscuramento dell’illiceità del licenziamento e della fase di cognizione del giudizio. Chiede che, risolta la fase rescindente, il giudizio sia deciso nel merito sulla domanda di pagamento delle retribuzioni e del TFR, e in subordine l’ammissione di prove testimoniali. La controricorrente resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’orientamento consolidato di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 20013 del 19/07/2024, e ricostruisce i requisiti dell’errore revocatorio: esso consiste nella falsa percezione dei fatti di causa, non può riguardare l’attività interpretativa e valutativa, deve essere di evidenza assoluta, essenziale e decisivo, e deve concernere solo gli atti interni al giudizio di cassazione.

Il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata per revocazione aveva deciso il precedente giudizio su basi processuali, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per plurime e concorrenti ragioni: la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per difetto di chiara esposizione dei fatti; la commistione tra censure di fatto e di diritto, in violazione dei principi delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014; il difetto di specificità del vizio ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; la preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. in caso di c.d. doppia conforme, senza indicazione delle ragioni di fatto delle due decisioni, richiamando art. 348 ter cod. proc. civ. e i precedenti Cass. n. 26774 del 2016 e Cass. n. 20944 del 2019.

Da qui la conclusione che i motivi proposti non attengono alla fattispecie in cui la pronuncia di cassazione sia frutto di una mera svista su un dato oggettivo di immediata percezione, ricavabile dalla semplice lettura degli atti di causa e non oggetto di discussione tra le parti. Le doglianze della ricorrente investono invece questioni di merito, peraltro di assai incerta decifrazione, che fuoriescono dallo schema entro cui è ammissibile la revocazione.

La Corte esclude che l’ordinanza impugnata si sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui inesistenza fosse incontestabilmente esclusa dal contenuto degli atti di causa. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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