Opposizione allo stato passivo, meri difese e termine per la prova documentale (Cass. civ. Sez. I n. 16628 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare il ricorrente, a fronte di una mera difesa svolta dal curatore soltanto nella memoria di costituzione, con cui si contesti la mancanza di prova della titolarità in capo all’opponente del credito azionato, non ha diritto di ottenere dal tribunale un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. La concessione di un termine a difesa presuppone, infatti, l’introduzione di eccezioni nuove in senso proprio, e cioè di fatti estintivi, modificativi o impeditivi non allegati in sede di verifica: non è sufficiente la contestazione del fatto costitutivo, che si risolve in una difesa non soggetta a preclusione processuale ma neppure idonea a spostare sull’opposto l’onere probatorio.

Il Fatto

Con decreto del Tribunale di Siracusa, emesso all’esito dell’opposizione proposta da una banca avverso il rigetto della domanda di ammissione al passivo, l’opponente veniva ammesso al passivo del fallimento di una società, in conformità alla domanda, con esclusione del solo credito per spese della procedura di ammissione.

Il tribunale aveva ritenuto ammissibile, perché prodotto in conseguenza di difese nuove svolte dalla curatela, l’atto di cessione di ramo d’azienda prodotto solo all’udienza successiva alla prima, valorizzando il malfunzionamento dell’applicativo telematico di cancelleria. La curatela ha chiesto la cassazione del decreto, sostenendo la tardività di quella produzione rispetto al termine previsto a pena di decadenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla consolidata lettura dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., secondo cui il ricorrente deve indicare nel ricorso i mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi, con la precisazione che l’inosservanza di tale termine è rilevabile d’ufficio, inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti.

Il deposito del ricorso condiziona l’ammissibilità dell’opposizione, mentre il tempestivo deposito del fascicolo e dei documenti rileva solo ai fini della ritualità della produzione: la tardività non travolge l’intera opposizione, ma rende inammissibili i soli documenti prodotti, salvo rimessione in termini per causa non imputabile. La prassi della cancelleria di ricevere il solo ricorso, senza formale rifiuto, non integra causa non imputabile.

La Corte affronta poi il profilo più delicato. Il contraddittorio impone di concedere all’opponente un termine per difendersi solo quando il curatore introduca eccezioni nuove, cioè deduca fatti estintivi, modificativi o impeditivi non allegati in sede di verifica. Diversamente, la contestazione della titolarità del credito azionato — elemento costitutivo del diritto — si configura come mera difesa.

La titolarità del rapporto spetta a chi agisce provarla come ogni altro fatto costitutivo, sin dalla domanda di ammissione e poi con l’atto di opposizione, a prescindere da ogni rilievo del curatore. La difesa che neghi la titolarità non è soggetta a preclusione e può essere rilevata d’ufficio, ma ciò non genera alcun diritto dell’opponente a un termine probatorio ulteriore.

La Corte ribadisce infine che il giudizio di opposizione, pur di natura impugnatoria, è integralmente regolato dall’art. 99 l.fall.: la mancata indicazione dei mezzi istruttori necessari comporta decadenza non emendabile con i termini dell’art. 183, comma 6, c.p.c., poiché l’onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte. Il decreto è pertanto cassato con rinvio al tribunale di Siracusa, in differente composizione, perché verifichi se la titolarità risulti dimostrata dalle prove ritualmente acquisite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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