Improcedibile il ricorso privo di relata di notificazione della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 9046 del 06.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, alla data dell’adunanza, non sia depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, adempimento prescritto dall’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ. Il difetto non è colmato dalla c.d. prova di resistenza, che non consente di stimare tempestiva l’impugnazione calcolando il decorso del termine breve dalla pubblicazione della sentenza. La statuizione sulle spese di giudizio costituisce capo autonomo della decisione: l’impugnazione avverso di essa va proposta in via autonoma e non mediante ricorso incidentale tardivo, che è per tale ragione inammissibile. Il ricorso incidentale tardivo, avendo ad oggetto un rapporto autonomo non attinto dal ricorso principale, diviene inefficace per effetto dell’improcedibilità di quest’ultimo, non per applicazione analogica dell’art. 334, comma secondo, cod. proc. civ., ma per interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento.
Il Fatto
Una parte aveva ottenuto, contro la banca, un decreto ingiuntivo per il pagamento del dovuto in forza di una fideiussione a prima richiesta prestata a garanzia dei canoni di affitto d’azienda. Il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione della banca e accolto la domanda di regresso verso la società incorporante l’affittuaria.
La corte d’appello, accogliendo l’appello principale della società e quello incidentale della banca, revocò il decreto e condannò la creditrice a restituire quanto percepito. Ritenne che il contratto si era già risolto di diritto, per l’escussione della clausola risolutiva espressa, prima della maturazione dei canoni, con conseguente exceptio doli generalis per la fraudolenta escussione della garanzia. Contro tale pronuncia la creditrice ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla banca con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale. La verifica è d’ufficio, avendo ad oggetto la tempestività dell’impugnazione. Dal ricorso risultava che la sentenza sarebbe stata notificata a mezzo p.e.c., ma agli atti era depositata solo la copia autentica della sentenza, senza la relata della notificazione, né i messaggi di spedizione e ricezione.
La prova di resistenza, riferita alla data di pubblicazione della sentenza, non consente di stimare tempestivo il ricorso calcolando il termine breve da tale data. Non sussistono, dunque, i presupposti per superare l’omissione del deposito prescritto dall’art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ..
La Corte ha poi esaminato, in ogni caso, i motivi, giudicandoli infondati o inammissibili. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. riguarda il solo ambito oggettivo della decisione, non le ragioni di diritto e di fatto poste a suo sostegno: la corte territoriale aveva esaminato il credito per i canoni e il profilo risarcitorio, sia pure per escluderlo.
I motivi sull’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili perché prospettano questioni in diritto per erronea sussunzione, e non un fatto storico, e piegano verso un riesame del merito, oltre il «minimo costituzionale» della motivazione. Quelli rubricati come falsa applicazione di legge nascondono contestazioni di merito e non si confrontano con la complessiva ratio decidendi, donde l’inammissibilità ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Il ricorso incidentale della banca, relativo al capo autonomo delle spese, era tardivo. Divenne inefficace per l’improcedibilità del ricorso principale: irrazionale sarebbe tutelare un’impugnazione priva del presupposto in funzione del quale la proponibilità era riconosciuta. Le spese di legittimità sono poste in solido a carico della ricorrente e della banca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.