Il regolamento di competenza è inammissibile se la sentenza non ha statuito sulla competenza ma sulla ammissibilità della revocazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 14178 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza è inammissibile quando la sentenza impugnata non abbia statuito su questioni di competenza, ma abbia ritenuto non esperibile il rimedio della revocazione, vertendo la res controversa unicamente sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità o di proponibilità del gravame straordinario. Il ricorso per revocazione non può avere ad oggetto la sentenza di primo grado quando vi sia già una pronuncia, pur solo in rito, del giudice di secondo grado, sicché, in forza della regola sancita dall’art. 403, secondo comma, cod. proc. civ., la decisione che dichiara inammissibile la revocazione poteva essere impugnata unicamente con l’appello.
Il Fatto
La parte ricorrente, in veste di fideiussore, aveva domandato al Tribunale di Savona la revocazione della sentenza di condanna emessa da quell’ufficio, ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 2, cod. proc. civ., assumendo che la pronuncia fosse fondata su un documento di cui era stata giudizialmente dichiarata la falsità della sottoscrizione.
Il Tribunale, tuttavia, aveva disatteso l’istanza, rilevando che la sentenza gravata era già stata oggetto di appello, definito con pronuncia di inammissibilità, e che la revocazione era stata comunque tardivamente proposta. Avverso tale decisione la parte proponeva regolamento di competenza, assumendo che il giudice avesse erroneamente declinato la propria competenza per materia in favore della Corte di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione sulla competenza, avendo il Tribunale escluso l’esperibilità del rimedio della revocazione. La res controversa, pertanto, riguardava esclusivamente le condizioni di ammissibilità e proponibilità del gravame straordinario, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza, che postula necessariamente l’esistenza di una pronuncia sulla competenza.
Nel merito, la Corte ha chiarito che il ricorso per revocazione non può essere proposto avverso la sentenza di primo grado quando sia già intervenuta una pronuncia, ancorché solo in rito, del giudice di secondo grado. A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato il precedente di cui a Cass. 29/09/2015, n. 19233, precisando che esso non contrasta con il diverso precedente di Cass. 21/01/1993, n. 703, riferito all’ipotesi in cui la revocazione era stata erroneamente proposta dinanzi al giudice di appello anziché a quello di primo grado.
Ne discende che, in forza dell’art. 403, secondo comma, cod. proc. civ., la decisione che aveva dichiarato inammissibile la revocazione poteva essere impugnata unicamente con l’appello, e non già con il regolamento di competenza. La Corte ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità del ricorso, compensando le spese secondo il principio di soccombenza e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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