Documenti allegati al ricorso monitorio mai “nuovi” nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 8560 del 06.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, ai sensi dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase. In forza del principio di non dispersione della prova già acquisita al processo, tali documenti non possono essere considerati nuovi ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. e, ove allegati all’atto di appello, devono essere ritenuti ammissibili. Il loro deposito è ammesso anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, essendo già stati esposti al contraddittorio delle parti.

Il Fatto

Il Tribunale di Velletri aveva ingiunto alla società e ai suoi fideiussori di pagare una somma, quale saldo debitore alla chiusura di alcuni contratti di conto corrente. A seguito dell’opposizione, il Tribunale aveva accertato che la società creditrice non aveva depositato tempestivamente, nel giudizio di opposizione, la documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio, ritenendo che fosse suo onere ritirarla in cancelleria alla scadenza del termine ex art. 641 cod. proc. civ..

La Corte d’appello aveva rigettato l’appello della società cessionaria, confermando la tardività del deposito dei documenti allegati al ricorso per ingiunzione. La Corte territoriale aveva altresì escluso l’applicabilità dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui tali documenti restano nella sfera di cognizione del giudice dell’opposizione, in quanto nella specie non sarebbero stati prodotti ritualmente. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 14475 del 2015, secondo cui i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, rimasti a disposizione della controparte ai sensi dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., non possono essere qualificati come nuovi nei successivi sviluppi del processo. Tali documenti, essendo già stati esposti al contraddittorio, restano nella sfera di cognizione del giudice della fase di opposizione.

La Corte ha precisato, richiamando anche Cass. n. 20584 del 2019, che il deposito di tali documenti è ammesso anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Non è necessaria una nuova produzione: la loro acquisizione al giudizio di cognizione è già avvenuta con l’allegazione al ricorso monitorio.

Il Collegio ha anche esaminato l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente. Essa è infondata: la Corte d’appello, statuendo sulla questione della tardività, ha inteso la stessa come devoluta al proprio esame, sicché la controparte avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale per dedurre l’avvenuta formazione del giudicato interno.

In applicazione dei principi richiamati, la statuizione sulla tardività del deposito dei documenti inseriti nel fascicolo monitorio è infondata. Tali documenti non possono essere ritenuti nuovi, essendo già acquisiti alla sfera del giudizio di cognizione promosso con l’opposizione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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