Opposizione a precetto e sospensione feriale dei termini (Cass. civ. Sez. III n. 34857 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opposizioni all’esecuzione, compresa l’opposizione a precetto con cui si contesta il diritto della parte intimante di procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata, sono sottratte alla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario. L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo e opera in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni. Ne consegue che il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 cod. proc. civ. decorre senza soluzione di continuità per il periodo feriale e il ricorso per cassazione proposto oltre la scadenza è inammissibile per tardività.
Il Fatto
Con sentenza del 2012 il Tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Faenza condannò una società a corrispondere a un gruppo di condomini e all’amministratore del condominio una somma a titolo di risarcimento dei danni per vizi e difetti del fabbricato edificato. Nel corso del giudizio, e prima della sentenza, la società costruttrice era stata estinta e cancellata dal Registro delle Imprese.
Nell’ottobre 2019 i creditori intimarono precetto per il pagamento a tre soggetti, già soci della società estinta, assumendone la successione nella titolarità passiva dell’obbligazione in quanto percettori di somme riscosse in sede di liquidazione. Gli intimati proposero opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., deducendo l’inesistenza dell’obbligazione per difetto di prova della distribuzione dell’attivo e dell’effettiva riscossione di quote. L’opposizione fu accolta in ambedue i gradi di merito, con dichiarazione di inesistenza del diritto a procedere esecutivamente. Avverso la sentenza d’appello i creditori ricorsero per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività e non esamina nel merito i quattro motivi, poiché la questione preliminare assorbe ogni altra censura. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della controversia come opposizione all’esecuzione e ne trae le conseguenze sul regime dei termini.
Dal 12 aprile 2023, data di notificazione della sentenza impugnata indicata dai ricorrenti, al 12 ottobre 2023, data di notificazione del ricorso, era interamente decorso il termine di sessanta giorni previsto, a pena di decadenza, dall’art. 325 cod. proc. civ. Detto termine, sospeso dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 in ossequio alla disciplina speciale dettata per fronteggiare l’emergenza alluvionale nella provincia di Ravenna, ha ripreso il suo corso il 1° agosto 2023 ed è scaduto l’11 settembre 2023.
Alla fattispecie non si cumula la sospensione feriale. Gli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 sottraggono espressamente alla regola della sospensione feriale le opposizioni all’esecuzione, sintagma che per fermo orientamento di nomofilachia comprende tutte le controversie oppositive incidentali all’espropriazione forzata, già intrapresa o soltanto minacciata. L’opposizione a precetto rientra quindi tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale.
La Corte precisa che l’inoperatività della sospensione feriale, afferendo alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo e vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, citando numerose pronunce tra cui Cass. 20/02/2024, n. 4572, Cass. 18/07/2023, n. 20953 e Cass. 22/10/2014, n. 22484.
In via preliminare i giudici escludono la necessità di verificare la regolare notificazione del libello introduttivo ai litisconsorti non costituiti, poiché l’inammissibilità del ricorso rende superflua, in ossequio al principio della ragione più liquida, la concessione di termini per la rinnovazione della notifica o l’integrazione del contraddittorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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