Prescrizione del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 8691 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. L’inadempimento dello Stato italiano era chiaro e inequivoco sin dal 31 dicembre 1982, termine ultimo per conformarsi alla direttiva, sicché il diritto alla retribuzione era conoscibile e l’eccezione di prescrizione è opponibile. Non sussiste alcuna incertezza interpretativa che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo già intervenuta l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
Diversi medici, dopo aver conseguito la laurea, si erano iscritti a scuole di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione. Hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e alcuni ministeri, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie che imponevano un’adeguata retribuzione ai frequentanti.
Il Tribunale ha rigettato le domande per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, individuando il dies a quo nel 27.10.1999. I soccombenti hanno proposto due ricorsi per cassazione, censurando l’individuazione dell’exordium praescriptionis e lamentando la mancata compensazione delle spese e il rigetto dell’azione di ingiustificato arricchimento.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione centrale dell’individuazione del momento da cui decorre la prescrizione del diritto al risarcimento. I ricorrenti sostenevano che il termine non potesse iniziare a decorrere sino al pieno recepimento della direttiva, che a loro avviso non era avvenuto nel 1999. La Corte respinge tale tesi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.
Il Collegio ricostruisce la normativa comunitaria: la direttiva 82/76/CEE, modificando la direttiva 75/363/CEE, aveva sancito il diritto dei medici specializzandi a una adeguata remunerazione, con termine di attuazione fissato al 31 dicembre 1982. Da tale data il diritto era chiaro e inequivoco, così come era evidente l’inadempimento italiano, non essendo il precetto né dubbio né opinabile.
La Corte esamina anche il richiamo alla giurisprudenza europea, rilevando come la Corte di giustizia abbia affermato che lo Stato può opporre l’eccezione di prescrizione e che l’accertamento della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo quando la violazione è fuori di dubbio. Nel caso concreto, tale violazione non era dubitabile.
Quanto al motivo sull’ingiustificato arricchimento, la Corte lo rigetta: l’azione di danno è stata dichiarata prescritta, non inesistente, e ciò preclude l’azione sussidiaria. Il motivo sulle spese è inammissibile perché investe una scelta discrezionale del giudice di merito. Infine, la Corte esclude la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando precedenti conformi che hanno già escluso incertezze sulla questione.
Nota della Redazione
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