Licenziamento economico e repêchage provato per presunzioni semplici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21404 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604 del 1966 richiede la soppressione del posto cui era addetto il dipendente, la riferibilità della scelta datoriale a effettivi e non simulati progetti di riorganizzazione e l’impossibilità di reimpiego. La scelta imprenditoriale diretta a migliore efficienza gestionale o a incremento della redditività non è sindacabile nei profili di congruità e opportunità, in ossequio all’art. 41 Cost., salvo che il giudice accerti in concreto l’inesistenza della ragione addotta. L’onere probatorio grava sul datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili. Il motivo illecito ritorsivo è determinante solo se esclusivo, potendo concorrere con un motivo lecito formalmente addotto ma non sussistente.

Il Fatto

La lavoratrice, assunta con livello di Quadro e ruolo di responsabile dell’ufficio commerciale nell’ambito di un progetto di riorganizzazione aziendale, veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo nel maggio 2019. Il giudice di primo grado accoglieva le sue domande; la Corte d’appello di Roma, in riforma, respingeva le pretese, accertando la legittimità del recesso e l’insussistenza della natura ritorsiva, oltre al rigetto della domanda di ricalcolo dell’indennità di mancato preavviso.

La lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo la violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e delle norme sul licenziamento ritorsivo e sul preavviso. La società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sui primi due motivi, il collegio ricostruisce la fattispecie del licenziamento economico richiamando Cass. n. 24882 del 2018: la soppressione non esige l’eliminazione di tutte le mansioni in precedenza attribuite, la scelta organizzativa è insindacabile nei profili di congruità e opportunità purché effettiva, e l’onere probatorio dei presupposti grava sul datore, che può assolverlo anche per presunzioni.

La Corte ribadisce l’orientamento consolidato (Cass. n. 10699 del 2017, Cass. n. 9468 del 2019, Cass. n. 25201 del 2017): è sufficiente che le ragioni inerenti all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a migliore efficienza o a maggiore redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo mediante la soppressione di una individuata posizione. Solo se il giudice accerta l’inesistenza della ragione produttiva il recesso risulta ingiustificato per pretestuosità.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto pacifica la soppressione del posto, creato in forza di un modello organizzativo rivelatosi fallimentare e abbandonato in seguito a crisi aziendale e calo del fatturato nel 2018 e nel primo quadrimestre 2019, come desumibile dalla stessa documentazione della lavoratrice. Quanto al repêchage, i giudici di merito lo hanno considerato adempiuto tramite inferenza presuntiva, non censurata: richiamando Cass. n. 10484 del 2004, Cass. n. 2668 del 2000, Cass. n. 914 del 1999 e Cass. n. 30462 del 2023, il collegio ribadisce che la prova per presunzione semplice ha la stessa dignità degli altri mezzi di prova libera.

Il terzo motivo è respinto: perché il motivo illecito determinante rilevi, esso deve avere efficacia esclusiva sulla volontà di recedere (Cass. n. 14816 del 2005), senza necessità di comparazione con le ragioni oggettive (Cass. n. 5555 del 2011, Cass. n. 6838 del 2023); nel caso di specie il motivo lecito è stato accertato sussistente.

Il quarto motivo è inammissibile per violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. e per difetto di autosufficienza: la ricorrente non ha trascritto gli atti processuali su cui la censura si fonda, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 8950 del 2022. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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