Mansioni superiori nel lavoro pubblico privatizzato: nessun inquadramento automatico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1344 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato. Salva espressa e specifica previsione contraria di legge, trovano applicazione le regole generali del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, rispetto al personale operaio dell’ARIF Puglia il cui rapporto è regolato dal CCNL privatistico, si applica l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001: l’esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, ma non all’acquisizione definitiva della qualifica superiore. Il diritto alle differenze retributive sorge di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni, ed è onere del dipendente allegare e dimostrare la prestazione per l’intero periodo rivendicato.
Il Fatto
Un operaio specializzato, originariamente assunto a tempo determinato presso la Regione Puglia e poi transitato alle dipendenze dell’ARIF Puglia a tempo indeterminato con mansioni di motoseghista addetto all’antincendio, agiva per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel V livello, per essere le nuove mansioni di carpentiere in ferro riconducibili a quel livello e per essere operante la promozione automatica prevista dal CCNL di settore dopo quaranta giorni di impiego nelle superiori mansioni.
La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale e accoglieva la domanda, ritenendo applicabile il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e provato l’esercizio di fatto delle mansioni superiori. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi; l’intimato non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
Investita della questione, la Corte esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi. Il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, come riformato dal d.lgs. n. 150/2009, per aver la Corte territoriale trascurato l’inderogabilità del regime pubblicistico; il secondo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sul motivo di gravame volto a escludere, data la natura pubblicistica dell’Agenzia, l’applicabilità di un contratto collettivo del settore privato richiamato da una legge regionale.
La Corte richiama la continuità con le proprie decisioni in fattispecie sovrapponibili, in particolare Cass. Sez. L n. 10811 del 24.04.2023 e, in senso conforme, Cass. Sez. L n. 20107 del 18.10.2023. Da esse si ricava il principio secondo cui l’assoggettamento a un CCNL privatistico non fa fuoriuscire il rapporto dal lavoro pubblico privatizzato e non esclude le regole generali del d.lgs. n. 165/2001, e in particolare l’art. 52.
Il quadro normativo e contrattuale è ricostruito in continuità con l’orientamento già formatosi sulla natura dei rapporti tra amministrazioni regionali ed enti pubblici non economici e personale addetto ai lavori di sistemazione idraulica e forestale: l’applicazione del CCNL privatistico, risalente alla disciplina antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ne consegue l’inapplicabilità della previsione del CCNL privatistico quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, con esclusione del diritto al superiore inquadramento rivendicato. Quanto alle differenze retributive, il loro eventuale riconoscimento va valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo rivendicato, non essendo sufficiente la prova limitata al periodo previsto dalla contrattazione per la maturazione del diritto.
La Corte territoriale aveva riconosciuto le differenze retributive anche per l’intero periodo successivo al 6.5.2012 senza alcun accertamento sull’effettivo svolgimento delle mansioni superiori nell’intero arco temporale. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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