Rinotifica dell’appello tributario e decorrenza del termine di deposito (Cass. civ. Sez. V n. 24513 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il termine perentorio di trenta giorni per il deposito dell’atto di appello notificato, posto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 mediante il richiamo all’art. 22 del medesimo decreto, concerne esclusivamente la notifica originaria del gravame e non anche le sue successive rinotifiche, siano esse disposte d’ufficio dal giudice o effettuate spontaneamente dalla parte. Il dies a quo resta perciò ancorato alla prima notificazione, senza che la seconda possa incidere sulla decorrenza del termine. Nel giudizio di legittimità, il precedente giudiziario che abbia accertato l’insussistenza della pretesa fiscale per un diverso periodo d’imposta non integra il “fatto storico” rilevante ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava dinanzi alla CGT di primo grado di Roma l’atto di contestazione emesso dall’Agenzia delle entrate, notificato nel dicembre 2019 e fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. I militari ipotizzavano che la società rivestisse il ruolo di buffer nell’ambito di una frode carosello finalizzata a evadere l’IVA, realizzata mediante fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti emesse da missing trader nazionali. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio dichiarava inammissibile l’appello della contribuente, ritenendo tardivo il deposito rispetto al termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del 19 ottobre 2022, nonostante una seconda notifica e il deposito in pari data del 15 dicembre 2022. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi; resisteva l’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione alle specifiche tecniche del decreto ministeriale 4 agosto 2015 e all’art. 19-bis del provvedimento DGSIA 16 aprile 2014, censurando la declaratoria di inammissibilità fondata sul deposito in formato PDF anziché .eml.
La Corte corregge la motivazione dei giudici di appello ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., rilevando che la CTR aveva indugiato su un profilo marginale. A monte emergono tre circostanze pacifiche: la prima notifica dell’appello del 19 ottobre 2022, la rinotifica del medesimo atto del 15 dicembre 2022 e il deposito in pari data.
Il principio applicato è che l’onere di deposito dell’atto notificato entro trenta giorni riguarda soltanto l’atto d’appello originario, non le rinotifiche successive. Tale lettura risponde alla ratio del combinato disposto degli artt. 53 e 22: consentire al giudice adito tempestiva contezza dell’impugnazione e determinare la pendenza del giudizio di secondo grado.
La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 5347 del 2015, Cass. n. 22639 del 2014, Cass. n. 12861 del 2014, Cass. n. 15432 del 2015, Cass. n. 3442 del 2016, Cass. n. 24289 del 2018), dai quali si evince che il termine di deposito è presidiato a pena di inammissibilità, rilevabile d’ufficio, e che la sua decorrenza è riferita unicamente alla notifica primigenia, restando irrilevante la data delle rinotifiche (Cass. n. 28177 del 2024). Nel caso concreto, il dies a quo coincide con il 19 ottobre 2022 e la seconda notifica non vale a superare la violazione del termine.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, individuandolo nella sentenza n. 6918/2023 della CTR Lazio, che avrebbe accertato l’insussistenza della pretesa tributaria e quindi il venir meno di quella sanzionatoria. Il motivo è inammissibile: la sentenza evocata riguarda un diverso periodo d’imposta e un precedente giudiziario non è “fatto storico” ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dovendo il fatto decisivo consistere in un accadimento storico idoneo a condurre, con giudizio di certezza, a una diversa decisione (Cass. n. 21152 del 2014, Cass. n. 25608 del 2013). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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