Ordinanza contingibile e urgente va indirizzata al titolare della disponibilità del bene (TAR Umbria n. 244 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del potere extra ordinem a tutela dell’incolumità pubblica e privata, ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, le ordinanze sindacali devono essere indirizzate a chi abbia la materiale disponibilità del bene da cui origina il pericolo o una relazione tale da consentirgli di compiere gli interventi necessari a ripristinare la sicurezza. In caso contrario l’ordine è inutiliter data, perché destinato a non poter essere eseguito. L’amministrazione non è tenuta a una approfondita istruttoria sulla proprietà dei beni, restando impregiudicato ogni profilo sull’accollo economico dei costi; l’ordinanza presuppone però il suo indirizzamento verso chi possa intervenire tempestivamente. È pertanto illegittima l’ordinanza rivolta al concessionario che, per effetto del divieto di accesso imposto dall’ente, abbia perduto il potere di fatto sulla cosa.

Il Fatto

Una associazione sportiva dilettantistica, in virtù di convenzione con il Comune, gestiva un impianto sportivo comprendente campi, spogliatoi e una piattaforma polifunzionale coperta. Il rapporto concessorio aveva durata ventennale e prevedeva lavori di riqualificazione a carico della concessionaria.

Ottenuto un contributo regionale, il Comune avviò lavori di adeguamento sismico affidati a una ditta e, dall’11 aprile 2023, vietò alla concessionaria l’accesso all’intero impianto, assegnandole temporaneamente altra palestra comunale. La società chiese più volte la riconsegna, senza esito. Il 4 dicembre 2024 il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, rilevata una piscina di defaticamento colma di acqua piovana e priva di recinzione, ordinò alla concessionaria di mettere in sicurezza struttura e area entro dieci giorni. La società impugnò l’atto davanti al TAR Umbria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta risoluzione della concessione: l’esito del giudizio può rilevare in sede civile sull’accertamento di eventuali responsabilità manutentive e sulle conseguenze risarcitorie.

Nel merito è accolto il secondo motivo, con il quale si lamenta il difetto di legittimazione passiva della ricorrente rispetto all’ordinanza. Il Tribunale richiama il principio consolidato secondo cui, nell’esercizio del potere extra ordinem, il provvedimento deve rivolgersi a chi abbia la disponibilità del bene da cui origina il pericolo o una relazione tale da consentirgli di disporne.

Nel caso concreto, quando è sorta la situazione di pericolo la ricorrente non aveva più la materiale disponibilità dell’impianto da quasi due anni: il Comune le aveva interdetto l’accesso, negato la riconsegna e non le aveva nemmeno restituito le chiavi. La difesa comunale, che si limita a richiamare il rapporto concessorio, non contesta il materiale spossessamento. Rileva, osserva il Collegio, non l’astratta relazione formale con il bene, ma la concreta impossibilità di controllo derivante dal divieto di ingresso mai venuto meno.

L’ordinanza, indirizzata a un soggetto privo di legittimazione passiva, era dunque inutiliter data: avrebbe potuto essere rivolta alla ditta esecutrice dei lavori, oppure il Comune avrebbe potuto provvedere autonomamente al ripristino, come poi ha fatto. L’accoglimento del motivo, assorbente, determina l’annullamento dell’ordinanza, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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