Potere sostitutivo PNRR Commissario non riscrive scelte regionali senza motivazione rafforzata (TAR Umbria n. 246 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rimediare all’inadempimento regionale rispetto agli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica imposti dal PNRR, il Commissario ad acta nominato ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.l. n. 77 del 2021 non può sostituire le scelte di dimensionamento già compiute dalla Regione con autonome e diverse determinazioni, quando la Regione non risulti inadempiente sotto tale profilo. Ove intenda discostarsi dalle opzioni regionali, il Commissario è gravato da un onere motivazionale rafforzato, che richiede un’istruttoria adeguata e la puntuale indicazione delle ragioni del dissenso rispetto all’ente locale di riferimento. La mera sospensione degli effetti del dimensionamento regionale, in attesa della definizione del ricorso straordinario avverso il decreto interministeriale sul contingente, integra l’inadempimento che giustifica l’intervento sostitutivo; esso non legittima però la riscrittura integrale delle scelte regionali, in violazione dei principi di proporzionalità e di conservazione degli atti.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Commissario ad acta, nominato dal Consiglio dei Ministri, ha adottato in via sostitutiva il piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Umbria, nonché il successivo decreto attuativo del Direttore generale dell’USR. L’impugnativa è stata estesa alla delibera del Consiglio dei Ministri che aveva disposto l’esercizio del potere sostitutivo.

Al centro della contestazione vi è la scelta commissariale di accorpare le sedi dell’Istituto di istruzione secondaria di primo grado del Comune ricorrente alle due Direzioni didattiche, così sostituendo il dimensionamento che la Regione aveva previsto per il Comune di Terni. Il ricorrente ha articolato motivi di violazione dell’art. 12, comma 1, d.l. n. 77 del 2021, denunciando l’inefficacia della delibera governativa al momento dell’esercizio del potere, la mancanza dei presupposti, il mal governo del potere commissariale e i vizi di eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo, relativo all’efficacia della delibera governativa. Il termine assegnato al Commissario per l’adozione del piano è stato rispettato; l’atto è stato assunto dopo la registrazione della Corte dei conti, integrativa dell’efficacia ai sensi dell’art. 3 della l. n. 20 del 1994. La successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non condiziona l’efficacia, avendo la sola funzione di conoscibilità legale.

In via preliminare, il TAR dichiara inammissibili le censure con cui il Comune contesta i presupposti del commissariamento. La legittimazione attiva del Comune, quale ente esponenziale della collettività, copre gli atti che incidono sull’organizzazione del servizio scolastico, ma non si estende agli atti che hanno attivato il potere sostitutivo, per i quali è legittimato esclusivamente il soggetto sostituito.

Nel merito, i motivi quarto e quinto sono accolti. Il Collegio osserva che l’inadempimento regionale non è consistito nella mancata individuazione delle sedi da accorpare, ma nel disporre la sospensione degli effetti del dimensionamento fino alla pronuncia sul ricorso straordinario avverso il decreto interministeriale sul contingente. La Regione non era dunque inadempiente quanto all’individuazione delle sedi. Ne deriva che il Commissario avrebbe dovuto piuttosto rimuovere la clausola di sospensione, anziché effettuare nuove scelte di dimensionamento.

La decisione di sostituire il dimensionamento del Comune di Terni con quello del Comune ricorrente avrebbe richiesto un onere motivazionale rafforzato, non soddisfatto. Dal provvedimento non emergono le ragioni dell’individuazione, né richiami a un’istruttoria ulteriore. Il criterio della generalizzazione del modello dell’Istituto comprensivo non è sufficiente, essendo già valorizzato dalla delibera regionale. Il Collegio richiama il principio secondo cui spetta alla Regione, e al Commissario in via sostitutiva, fornire adeguata motivazione quando intenda adottare un provvedimento in disaccordo con l’orientamento dell’ente locale di riferimento (TAR Lazio n. 15721 del 2025).

Il Tribunale esclude che l’inerzia della Provincia di Terni possa tradursi in un vantaggio a detrimento di altri territori, né ammette un’integrazione postuma della motivazione. Il ricorso è pertanto in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto, con annullamento del decreto commissariale e del decreto attuativo dell’USR. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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