Il trasferimento d’autorità del militare è ordine sottratto alla partecipazione procedimentale (TAR Marche n. 902 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. Essi sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’amministrazione e alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale. Tali provvedimenti sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, ivi comprese le norme sulla partecipazione procedimentale, e possono essere adottati senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, non richiedendo nemmeno una particolare motivazione. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione d’incompatibilità e alla proporzionalità del rimedio adottato.
Il Fatto
Un militare, comandante interinale di una stazione dei Carabinieri, impugnava il provvedimento con cui il Comando della Legione Carabinieri Marche aveva disposto il suo trasferimento d’autorità ad altra stazione. Il trasferimento traeva origine da un acceso dibattito verificatosi tra il ricorrente e un collega, a seguito del quale gli approfondimenti interni avevano evidenziato una situazione di conflittualità nell’ufficio. L’amministrazione aveva disposto il trasferimento di entrambi i soggetti coinvolti.
Il ricorrente deduceva la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale di cui alla legge n. 241/1990, la carenza di istruttoria e di motivazione, nonché il difetto di proporzionalità del provvedimento, richiedendone l’annullamento previa sospensione. Il controinteressato si costituiva per resistere, contestando le ricostruzioni fattuali del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, trattando congiuntamente i due motivi di diritto in quanto analoghi. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità dei militari, anche per incompatibilità ambientale, sono qualificabili come ordini. Da tale qualificazione discende che l’interesse del militare a permanere in una determinata sede ha rilevanza di mero fatto, essendo il provvedimento strettamente connesso alle esigenze organizzative dell’amministrazione.
La Corte ha quindi affermato che tali provvedimenti sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, ivi comprese le norme sulla partecipazione. Ne consegue che il trasferimento per incompatibilità ambientale può essere adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento e non richiede una motivazione particolarmente analitica, essendo prevalente l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e al regolare svolgimento del servizio. Il Collegio ha richiamato a sostegno la giurisprudenza del TAR Campania e del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5054 del 2016.
Quanto ai limiti del sindacato giurisdizionale, la Corte ha precisato che il compito del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità ambientale e alla proporzionalità del rimedio adottato. Nel caso di specie, la situazione conflittuale era stata accertata con congrua istruttoria dall’amministrazione, sicché non residuavano margini di sindacabilità. La domanda cautelare era già stata respinta per assenza di periculum e fumus, e la decisione di rigetto nel merito è stata confermata.
Le spese di lite sono state compensate in ragione delle caratteristiche della causa.
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Nota della Redazione
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