L’ordinanza contingibile e urgente non può prescindere dall’attuale proprietà del bene (TAR Liguria n. 935 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente, adottata ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, deve essere destinata al soggetto che riveste la qualità di proprietario del bene al momento della sua emanazione, secondo l’assetto giuridico risultante dagli atti di trasferimento della proprietà. L’Amministrazione non può disconoscere la genuinità di un atto di compravendita stipulato mediante scrittura privata autenticata, la cui sottoscrizione risulti autenticata da pubblico ufficiale e corredata di apostilla ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961, se non attraverso la proposizione della querela di falso. In assenza di tale impugnativa, o di un compendio probatorio idoneo a dimostrare la falsità dell’atto, il provvedimento che presuma l’inesistenza o la nullità del trasferimento per fondare l’ordine di messa in sicurezza nei confronti del precedente proprietario è illegittimo.

Il Fatto

La ricorrente, già proprietaria di un terreno in forte pendenza sito in località Colle Bardi nel Comune di Sestri Levante, lo aveva trasferito in data 23 dicembre 2019 mediante atto di compravendita concluso con un cittadino extracomunitario. A seguito di un movimento franoso verificatosi nel gennaio 2021, il Comune aveva dapprima emanato un’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del fronte franoso indirizzata al nuovo proprietario, e successivamente, in data 11 marzo 2021, aveva emesso un’ulteriore ordinanza avente il medesimo oggetto nei confronti della ricorrente, fondando il provvedimento sulla ritenuta invalidità del trasferimento immobiliare.

Avverso tale secondo provvedimento la ricorrente aveva proposto ricorso, deducendo plurimi vizi di legittimità e contestando, in particolare, la possibilità per l’Amministrazione di prescindere dall’intervenuto trasferimento della proprietà. Si costituivano in giudizio il Comune e la società controinteressata, eccependo rispettivamente l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione della prima ordinanza e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato le eccezioni processuali, rigettando l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune: la prima ordinanza, infatti, era diretta esclusivamente al nuovo proprietario e alla ricorrente era stata soltanto notificata, senza che ciò la rendesse destinataria dell’atto e, quindi, onerata dell’impugnazione. È stata altresì rigettata l’eccezione di improcedibilità, atteso che la successiva determinazione richiamata dalla controinteressata riguardava un mappale diverso da quello interessato dall’ordinanza impugnata.

Nel merito, il Collegio ha accolto il motivo di ricorso avente carattere assorbente, relativo alla carenza di legittimazione passiva della ricorrente in quanto non più proprietaria del bene alla data di emanazione dell’ordinanza. Il Tribunale ha anzitutto precisato che l’atto di compravendita, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non era stato stipulato nella forma dell’atto pubblico ma mediante scrittura privata autenticata; tale distinzione non ha tuttavia inciso sull’esito del giudizio.

Quanto alla valutazione della genuinità del trasferimento, il Collegio ha osservato che l’Amministrazione aveva fondato il proprio convincimento sull’inesistenza o nullità dell’atto su una dichiarazione resa dall’acquirente all’Ufficio Italiano di Promozione Economica di Taipei, nella quale lo stesso affermava di essere all’oscuro della compravendita. Tali elementi, pur idonei a ingenerare sospetti, non sono stati ritenuti sufficienti a sovvertire l’assetto proprietario risultante dall’atto di trasferimento: la sottoscrizione della procura era stata autenticata da un notaio svizzero con apostilla della Cancelleria di Stato ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961 e, provenendo da un pubblico ufficiale, l’autenticazione avrebbe dovuto essere contestata con querela di falso.

La dichiarazione dell’acquirente, portatore di un interesse antagonista rispetto alla ricorrente, non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione di genuinità dell’atto, tanto più in assenza di iniziative giudiziarie da parte dell’interessato e di esiti della denuncia presentata dall’Amministrazione. Il Tribunale ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Genova e a quella di Milano per la possibile rilevanza penale della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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