Riorganizzazione degli asili nido e discrezionalità comunale (TAR Lombardia n. 2321 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera comunale di riorganizzazione dei servizi per la prima infanzia, che dispone la soppressione o il trasferimento di un asilo nido, costituisce espressione dell’ampia discrezionalità dell’ente locale nella gestione dei servizi pubblici locali a domanda individuale. Tale scelta, in quanto atto di programmazione e organizzazione del servizio, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di errori palesi, manifesta irrazionalità o irragionevolezza, e non richiede una motivazione puntuale sulle singole sedi soppresse. Nel calcolo del livello di copertura del servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge n. 232 del 2016, possono essere legittimamente inclusi anche i posti delle sezioni primavera e quelli degli asili nido privati.
Il Fatto
Alcuni genitori di bambini frequentanti un asilo nido comunale hanno impugnato la delibera con cui il Comune, nell’ambito di un più ampio programma di riorganizzazione dei servizi per la prima infanzia, ha disposto il trasferimento/soppressione della struttura dall’anno formativo 2025/2026. I ricorrenti lamentavano la lesione del diritto al servizio di prossimità, la carenza di istruttoria e motivazione, la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nonché errori nei calcoli del tasso di copertura del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la delibera impugnata riguarda la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica a domanda individuale, rientrando nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000. Trattandosi di scelte connotate da ampia discrezionalità, sia nella modalità di erogazione sia nell’allocazione delle sedi, il sindacato giurisdizionale è limitato ai soli casi di errori palesi o manifesta irrazionalità.
Quanto al primo motivo, incentrato sul difetto di motivazione e istruttoria, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza formatasi in materia di dimensionamento scolastico, secondo cui tali scelte risultano ex se motivate sulla base dei criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella predisposizione del piano. Nel caso di specie, la delibera richiamava il programma di mandato di razionalizzazione del servizio e di valorizzazione del privato convenzionato, indicando i presupposti e le ragioni della scelta. L’Amministrazione ha inoltre garantito l’assegnazione dei bambini ad altre strutture, con facoltà di scelta tra diverse opzioni pubbliche e private convenzionate, assicurando la continuità educativa attraverso la presenza di figure di riferimento già conosciute.
La Corte ha poi respinto le censure relative alla violazione del principio di proporzionalità, osservando che le alternative offerte erano ampie e che la richiesta di consentire il completamento del ciclo formativo nella sede originaria implicava una valutazione di merito preclusa al giudice amministrativo. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, concernente gli errori di conteggio nella tabella di programmazione. Il Collegio ha chiarito che l’inclusione delle sezioni primavera e degli asili nido privati nel calcolo del tasso di copertura è corretta, alla luce dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 65/2017 e del Decreto del 24 marzo 2025 che individua i criteri per la determinazione della percentuale di copertura. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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