Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia al riconoscimento del titolo estero (TAR Lazio n. 10207 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso comporta la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, pronunciarsi nel merito della controversia. La rinuncia dell’interessato all’istanza di riconoscimento del titolo estero, successiva all’instaurazione del giudizio, determina il venire meno dell’interesse alla definizione della lite.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto su sostegno, aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il ricorso era diretto altresì avverso il parere negativo reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul medesimo titolo.

Accolta l’istanza cautelare con decreto monocratico e successivamente confermata in sede collegiale, i difensori della ricorrente comunicavano in prossimità dell’udienza di discussione che l’interessata aveva presentato rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero ai fini della partecipazione ai percorsi INDIRE, richiedendo pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Analoga richiesta veniva formulata dall’Amministrazione resistente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della richiesta dei difensori della ricorrente, rilevando come la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso imponga la declaratoria di improcedibilità. In ossequio al principio dispositivo, il giudice non può pronunciarsi nel merito quando la parte manifesti il proprio disinteresse alla definizione della controversia.

La giurisprudenza univoca richiamata dal Collegio (tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 671 del 2022 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3981 del 2021) conferma che la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal difensore, costituisce presupposto processuale per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che residui alcun potere di decisione nel merito.

La rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero, presentata dall’interessata per partecipare ai percorsi INDIRE, ha determinato il venire meno dell’interesse alla decisione, rendendo la pronuncia di rito l’unico esito possibile.

Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di giudizio, in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia, dando atto che il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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