Rimborso spese legali a dipendente assolto solo se fatto legato al servizio (TAR Calabria n. 1174 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, l’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, richiede due presupposti indefettibili: l’esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e la connessione qualificata tra i fatti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio o l’assolvimento dei doveri di istituto. Non è sufficiente la mera occasionalità tra servizio e fatto, occorrendo un nesso funzionale che consenta di imputare l’agire del dipendente all’Amministrazione in immedesimazione organica. Il diniego dell’Amministrazione è legittimo quando dallo stesso titolo assolutorio emerge che l’incarico pubblico ha costituito solo l’occasione della condotta contestata, avulsa dagli obblighi di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato in quiescenza, era stato sottoposto a procedimento penale per appropriazione indebita di un numero imprecisato di cartucce, commessa in qualità di responsabile dell’armeria di una Scuola di Polizia. Con sentenza del Tribunale penale era stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Presentata istanza di rimborso delle spese legali, l’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di diniego; il ricorrente aveva depositato memoria di replica, senza esito. Il provvedimento negativo è stato impugnato davanti al TAR, deducendo la sussistenza dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’art. 18, comma 1, del D.L. n. 67/1997, che attribuisce all’Amministrazione un peculiare potere valutativo sia sull’an sia sul quantum del rimborso. Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato ha natura obbligatoria e vincolante, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1266 del 2017.

I presupposti dell’istituto sono due: l’esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e la connessione qualificata tra i fatti processuali e l’espletamento del servizio o dei doveri di istituto. Il Collegio richiama sul punto il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8137 del 2019: non basta che il servizio si collochi in relazione di mera occasionalità con il fatto, occorrendo un nesso funzionale idoneo a imputare la condotta all’Amministrazione in immedesimazione organica.

Applicando tali coordinate, il diniego impugnato è ritenuto legittimo. Il parere negativo dell’Avvocatura distrettuale aveva già escluso il legame eziologico-funzionale tra esercizio della funzione pubblicistica e attività contestata. La motivazione della sentenza assolutoria aveva accertato che l’apprensione delle cartucce non era determinata da motivi d’ufficio, ma dal coinvolgimento del ricorrente per effetto della chiamata in reità da parte di altro soggetto.

Da ciò il Collegio trae la dimostrazione della sola occasionalità dell’esercizio del munus pubblico: l’incarico ricoperto è stato semplice occasione per realizzare le condotte appropriative, avulse dagli obblighi di legge, e non già legame necessario con la funzione espletata. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione dei peculiari profili interpretativi della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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