Riscatto gratuito della laurea per l’ufficiale transitato dal ruolo speciale (TAR Calabria n. 721 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto gratuito del periodo legale del corso di laurea, ai sensi dell’art. 32, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, spetta all’ufficiale per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea. La norma non opera alcun distinguo in base al ruolo di provenienza dell’ufficiale, richiedendo soltanto due requisiti oggettivi: la qualifica di ufficiale in servizio permanente effettivo al momento della richiesta e la necessità della laurea per la nomina in tale ruolo. È irragionevole e discriminatoria l’interpretazione che riservi il beneficio ai soli ufficiali provenienti dai ruoli civili o dai ruoli inferiori, poiché introduce una disparità di trattamento priva di giustificazione all’interno della medesima categoria di ufficiali del ruolo normale.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, è transitato dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale in attuazione della procedura avviata nel 2017, prevista dall’art. 2214-quinquies del d.lgs. n. 66/2010. Requisito indispensabile per il transito era il possesso della laurea magistrale o di titolo equipollente, titolo che l’ufficiale aveva conseguito nel 1991.

Ritenendo sussistenti i presupposti per il riscatto gratuito della durata legale del corso di laurea, l’ufficiale ha presentato apposita istanza. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato la domanda, sul presupposto che l’art. 32 d.P.R. n. 1092/1973 trovasse applicazione solo per gli ufficiali provenienti dai ruoli civili o dai ruoli inferiori. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Calabria, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto al riscatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in via preliminare, ha rilevato che il tentativo di deposito della memoria difensiva delle amministrazioni resistenti era comunque inammissibile, perché tardivo rispetto ai termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., mentre l’atto di costituzione si sostanziava in un mero atto di costituzione.

Nel merito, il Collegio ha dato continuità al proprio recente orientamento, richiamando la pronuncia della Sezione n. 269 del 2024 e la giurisprudenza di prime e seconde cure, tra cui il Cons. Stato, Sez. II, n. 4841 del 30.5.2024. La questione è stata risolta muovendo dal tenore letterale dell’art. 32, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui si computano tanti anni antecedenti al conseguimento del titolo quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi.

Il Collegio ha escluso che la norma distingua in base al ruolo di provenienza dell’ufficiale. Essa richiede, infatti, soltanto due requisiti oggettivi: la qualifica di ufficiale in servizio permanente effettivo al momento della richiesta di riscatto e la necessità della laurea per la nomina in tale ruolo.

Tale lettura è coerente con la ratio dell’istituto del riscatto e con la sua disciplina. Il beneficio è consentito non solo quando la laurea costituisce condizione necessaria per l’ammissione in servizio, ma anche quando essa rileva ai fini dei successivi sviluppi di carriera, ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, d.l. n. 694/1982. Il Collegio ha richiamato il concetto di regime di quiescenza, che ricomprende il riscatto, incidendo sull’anzianità di servizio e sulla stessa carriera.

Nel caso concreto, il possesso della laurea magistrale costituiva ex lege requisito imprescindibile per il transito nel ruolo normale. L’ufficiale ha quindi soddisfatto entrambi i presupposti dell’art. 32 d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del diniego. Il Collegio ha inoltre osservato che l’interpretazione seguita dall’amministrazione avrebbe legittimato discriminazioni oggettive prive di plausibile giustificazione tra ufficiali del medesimo ruolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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