Porto di fucile: l’estinzione per oblazione non elide il disvalore del fatto (TAR Calabria n. 5 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta oblazione, in quanto fondata sul pagamento della sanzione e non su un accertamento della estraneità al fatto, non elide il valore prognostico del fatto storico che ha originato il procedimento penale. L’Amministrazione dell’Interno può quindi valorizzare la condotta oggettiva oggetto di addebito nel giudizio di affidabilità ai fini dell’uso delle armi. Parimenti, la contestazione generica della rilevanza indiziaria delle frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali non è idonea a travolgere il giudizio di inaffidabilità espresso dalla Questura, allorché il ricorrente non offra una diversa lettura dei fatti né li neghi. Il giudizio prognostico di pericolo di abuso del titolo di polizia appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha rigettato la sua istanza di rilascio del porto di fucile per uso sportivo, notificato nel febbraio 2024, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990. Il diniego si fondava su tre ordini di ragioni: le frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali e di polizia, i rapporti di parentela con soggetti analogamente gravati e il deferimento nel 2012 per detenzione abusiva di munizioni ex art. 697 c.p..
Il ricorrente ha dedotto, in un unico motivo, l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il provvedimento avrebbe ignorato gli elementi favorevoli depositati in memoria endoprocedimentale. In particolare, ha evidenziato che il procedimento penale si era chiuso con l’estinzione del reato per oblazione e che le frequentazioni segnalate erano mere conoscenze occasionali, legate alla residenza e al lavoro in piccoli centri. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta anzitutto il profilo relativo al deferimento del 2012. Il ricorrente sosteneva che il pagamento dell’oblazione avesse determinato l’estinzione del reato, privando di rilievo il fatto storico. Il Collegio respinge l’argomento richiamando la pacifica giurisprudenza amministrativa: quando il procedimento penale si chiude con la formale estinzione del reato per pagamento della sanzione, senza accertamento della estraneità al fatto, tale pronuncia non elide il valore prognostico del fatto che lo ha originato. La Corte richiama Cons. Stato sez. III n. 6109 del 9/07/2024, Cons. Stato sez. III n. 2201 del 17/03/2025 e TAR Sicilia Catania sez. I n. 3325 del 24/11/2025.
Il passaggio argomentativo centrale è che le vicende penalistiche legate all’estinzione per oblazione non tolgono valenza all’esistenza in concreto dei fatti illeciti addebitati. Richiamando Cons. Stato sez. III n. 11418 del 28/12/2022, il TAR ricorda che nel caso di estinzione del reato non è posta in discussione l’oggettiva condotta, che costituisce il fatto oggetto di valutazione da parte dell’Autorità. L’Amministrazione ha quindi ragionevolmente valorizzato la circostanza che il ricorrente abbia richiesto per la prima volta la licenza pur essendo stato deferito, in un passato non remoto, per detenzione abusiva di munizioni, traendone il convincimento della sua non piena affidabilità nell’uso delle armi.
Quanto alle frequentazioni, il TAR osserva che il provvedimento richiama per relationem le note informative dei Carabinieri del novembre 2023. Le censure del ricorrente contestano il valore indiziario delle frequentazioni registrate nei paesi di residenza e lavoro, ma nulla deducono sui controlli avvenuti a Reggio Calabria e in altra località. In particolare, il ricorrente non indica una diversa lettura degli incontri con soggetti gravati da pregiudizi, non contesta specificamente la loro rilevanza prognostica e non li nega.
Il Collegio ritiene così infondato anche questo profilo. Il rigetto delle prime due ragioni rende superfluo indugiare sui rapporti di parentela, posto che le altre ragioni sono di per sé idonee a supportare il giudizio di inaffidabilità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00.
Nota della Redazione
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