Ordinanza di demolizione vincolata e prova dell’abuso edilizio (TAR Lazio n. 374 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere realizzate in variazione essenziale rispetto al titolo edilizio costituisce atto dovuto e vincolato, che non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. L’amministrazione non è tenuta ad alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato alla conservazione del manufatto, essendo l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito in re ipsa. L’obbligo di motivazione è soddisfatto con la descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, restando irrilevante il tempo trascorso dalla realizzazione, che non ingenera alcun affidamento nel privato.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere eseguite sul proprio immobile in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire rilasciato nel 2010. L’accertamento, svolto dal Corpo Forestale dello Stato su relazione dell’Ufficio Tecnico comunale, aveva rilevato la presenza di un manufatto completo di intonaci, pavimentazioni, infissi e impiantistica, oltre a una tettoia in legno poggiante su pilastri.

Il Comune, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, ha emanato l’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi e avvertimento dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che tutte le censure attengono a presunti vizi formali, senza che sia contestata la realizzazione delle opere in variazione essenziale rispetto al titolo. Su questa premessa si fonda il rigetto.

Quanto al primo motivo, il Tribunale esclude che l’avviso di avvio del procedimento sia dovuto. Gli atti di repressione degli abusi edilizi non richiedono la comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, poiché l’ordinanza di demolizione è provvedimento vincolato, conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere. Manca, in capo alla pubblica amministrazione, qualsiasi margine di valutazione sull’interesse pubblico alla conservazione del bene. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. VII n. 10722 del 2023 e Consiglio di Stato Sez. VI n. 5968 del 2024. Aggiunge, ad abundantiam, che nella specie l’amministrazione aveva comunque comunicato l’avvio del procedimento e che nessuna osservazione era stata formulata.

Il Tribunale nega inoltre che l’art. 10 della legge n. 241/1990 imponga di informare l’interessato della facoltà di depositare memorie: il diritto esiste ex lege e non richiede un apposito avvertimento.

Sul secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, il Collegio ribadisce che l’ordinanza di demolizione è atto del tutto vincolato, privo di discrezionalità anche nel contenuto, e non richiede comparazione tra interesse pubblico e privato. La motivazione è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere e della loro contrarietà al titolo. Il tempo trascorso non fonda alcun affidamento e non devia dall’intervento repressivo, secondo Consiglio di Stato sez. II n. 1297 del 2024. L’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito è in re ipsa. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 9/2017 e la n. 16/2023.

Sul terzo motivo, concernente la mancanza dei pareri preventivi, il Tribunale osserva che l’ordinanza risulta preceduta da apposita relazione dell’Ufficio Tecnico comunale. Il ricorso è quindi respinto nel suo complesso, con nulla per le spese, non essendo il Comune vittorioso costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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