Danno da ritardo e prova della spettanza del bene della vita (TAR Lazio n. 376 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la domanda di risarcimento del danno da ritardo è retta dal principio dispositivo e dall’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. La mera violazione dei termini procedimentali non è sufficiente: il ricorrente deve allegare e provare la spettanza del bene della vita, cioè che il procedimento si sarebbe concluso in senso favorevole se definito nel termine, oltre al danno-conseguenza e al nesso causale. Non è pertanto risarcibile il mero tempo dell’attesa in sé considerato, né il pregiudizio che resti meramente ipotetico o non dimostrato.
Il Fatto
La ricorrente, erede della titolare di un’istanza di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985, ha chiesto il risarcimento del danno derivante dal ritardo e dall’omissione del provvedimento finale sull’istanza stessa. L’immobile, già oggetto di una domanda di definizione presentata nel 2024, era rimasto privo di titolo edilizio.
Con una precedente sentenza questo Tribunale aveva dichiarato l’obbligo del Comune di concludere il procedimento entro sessanta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Decorso inutilmente il termine, la ricorrente aveva attivato l’ottemperanza e, non essendo intervenuto alcun provvedimento, ha proposto la domanda risarcitoria, dolendosi del congelamento del diritto di alienare l’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la domanda perché priva di adeguate allegazioni e prove sugli elementi costitutivi della responsabilità per danno da ritardo. Muovendo dall’insegnamento di Cons. Stato n. 9796/2023, il Tribunale ribadisce che nel giudizio risarcitorio il principio dispositivo opera con pienezza: la vicinanza della prova fa riespandere l’onere probatorio sul ricorrente, senza il correttivo del metodo acquisitivo.
La decisione richiama la giurisprudenza secondo cui grava sul danneggiato provare tutti i presupposti della domanda, anche alla luce degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. (TAR Marche n. 747/2024; Cons. Stato n. 486/2016). Quanto al danno da ritardo ex art. 2-bis della legge n. 241/1990, non basta la violazione dei termini: occorrono la prova del danno ingiusto, del nesso causale e della colpa.
Il passaggio centrale è il richiamo all’Adunanza plenaria n. 7/2021: il bene “tempo” è risarcibile solo se dalla lesione deriva un danno ingiusto, con la conseguenza che va dimostrato che il superamento del termine ha impedito di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole. Nella stessa direzione si pongono Cons. Stato n. 7726/2024 e n. 7133/2025, per i quali il pregiudizio non risiede nell’attesa in sé, ma nell’ostacolo al godimento del bene della vita, e le Sezioni Unite n. 26080/2025, che subordinano il ristoro alla spettanza dell’utilità richiesta.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la ricorrente non ha provato la spettanza del bene della vita e non ha allegato né dimostrato le occasioni di vendita asseritamente sfumate nel periodo di conferimento dell’incarico di mediazione. Manca ogni elemento per il giudizio prognostico sull’esito favorevole del procedimento e sull’utilità che l’immobile avrebbe potuto procurare se munito di titolo edilizio. Il ricorso è dunque respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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