Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico non configura inadempienza e non attiva l’obbligo di provvedere (TAR Lazio n. 13395 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema introdotto dal d.P.R. n. 1199/1971, il silenzio mantenuto dall’autorità investita di un ricorso gerarchico non si configura come inadempienza e non dà luogo all’azione avverso il silenzio o all’accertamento dell’obbligo di provvedere. Esso costituisce un mero fatto che abilita il privato a ricorrere al giudice amministrativo impugnando non il silenzio dell’autorità sovraordinata, ma il provvedimento già impugnato inutilmente in via gerarchica. La natura processuale e non sostanziale del silenzio-rigetto, che determina la decadenza dal diritto di impugnare il provvedimento sottostante una volta decorso il termine di legge, non consente di sovrapporre la disciplina del silenzio-inadempimento di cui all’art. 2 l. n. 241/1990.
Il Fatto
Al ricorrente, titolare di patente nautica, l’Amministrazione aveva revocato il titolo con decreto del Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo, in ragione di pregresse condanne penali. Avverso la revoca, il privato aveva proposto ricorso gerarchico, sul quale il Ministero non aveva provveduto. Dopo una diffida e la sua reiterazione, la Direzione generale competente aveva risposto con una nota in cui affermava di ritenere “consolidato il silenzio rigetto”.
Il ricorrente aveva quindi impugnato tale nota, censurandola per violazione degli artt. 6 d.P.R. n. 1199/1971 e 2 l. n. 241/1990, sostenendo la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, e aveva chiesto la condanna di quest’ultima a decidere sul ricorso gerarchico.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il superamento del pregresso indirizzo giurisprudenziale che, partendo dalla natura processuale del silenzio-rigetto, riteneva applicabile la procedura volta a ottenere comunque l’adempimento dell’obbligo di pronunciarsi. Tale ricostruzione, come evidenziato dal Collegio, contrasta con la lettera dell’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971, laddove prescrive che decorso il termine di novanta giorni senza decisione “il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti”.
I giudici hanno chiarito che, se il ricorso deve intendersi respinto a tutti gli effetti, non può sovrapporsi altra disciplina del silenzio senza contraddire il dettato normativo. Sul piano processuale, peraltro, l’operare dell’istituto del silenzio-inadempimento determinerebbe effetti di ridondanza processuale e di riduzione della concentrazione, celerità ed effettività della tutela.
Il Collegio ha quindi fatto proprio il principio per cui il silenzio dell’autorità investita del ricorso gerarchico non è una inadempienza, ma un mero fatto che abilita il privato a ricorrere al giudice amministrativo, impugnando il provvedimento già gravato inutilmente in via gerarchica, come affermato da Cons. Stato n. 5287/2012 e Cons. Stato n. 4276/2013.
La nota impugnata, pertanto, non era un provvedimento che decideva sul ricorso gerarchico, ma una comunicazione che dava semplicemente atto dell’intervenuta formazione del silenzio-rigetto, a seguito del quale la parte non aveva proposto alcun rituale ricorso nei termini di legge. Non essendo configurabile un obbligo di provvedere, la domanda di condanna è stata respinta.
Il Tribunale ha infine rilevato che, anche volendo interpretare il richiamo ai motivi del ricorso gerarchico come motivi di ricorso, gli stessi sarebbero inammissibili per la mancata impugnazione, nei termini, del provvedimento di revoca. Le spese di lite sono state compensate in ragione della costituzione solo formale dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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