Improcedibile il ricorso per difetto sopravvenuto di interesse dopo l’assunzione in ruolo (TAR Marche n. 327 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli atti di una procedura concorsuale, la sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata quando il candidato ha conseguito, nelle more, il risultato pratico che l’azione mirava a realizzare, ossia l’assunzione a tempo indeterminato e la sede di servizio corrispondente alle proprie preferenze. L’onere di allegare e provare un interesse diverso e ulteriore rispetto a quello già soddisfatto grava sul ricorrente, che non può fondare la permanenza dell’interesse su assunti generici e indimostrati. La declaratoria di improcedibilità non esclude il riconoscimento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, quando l’erroneità della valutazione dei titoli sia emersa in corso di causa e l’azione sia stata resa necessaria dall’inerzia dell’Amministrazione stessa.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato, superandolo, a un concorso pubblico bandito su base regionale per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato, per una classe di concorso di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, aspirando a un posto in una determinata Regione. All’esito della procedura ha conseguito un punteggio complessivo di 69,60 punti, con collocazione al 17° posto della graduatoria approvata con decreto del 27.12.2018.
Ritenendo che la Commissione avesse commesso errori materiali nella valutazione dei titoli, ha presentato istanza di autotutela, prospettando un punteggio superiore. L’Amministrazione ha rettificato la graduatoria senza accogliere le osservazioni, collocandola prima al 33° e poi al 53° posto con decreto del 14.3.2019. Di qui il ricorso per l’annullamento degli atti e per l’accertamento del punteggio spettante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nonostante la collocazione al 53° posto della graduatoria rettificata, alla ricorrente è stato proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 1°.9.2019, presso un istituto comprensivo della sede da lei richiesta in fase di domanda. Svolto il periodo di prova, la ricorrente è stata confermata nei ruoli; ha poi ottenuto l’inquadramento e la ricostruzione di carriera.
Su queste premesse l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo la ricorrente diritto a una diversa decorrenza, a un diverso trattamento economico o a una sede più gradita rispetto a quella scelta.
La ricorrente ha sostenuto la permanenza dell’interesse, affermando che l’assegnazione sarebbe avvenuta in forza dei benefici previsti dalla disciplina a tutela dei soggetti portatori di handicap grave, per l’assistenza a un familiare invalido. Il Collegio ha giudicato tale prospettazione generica e indimostrata: il contratto depositato attesta che l’assunzione è avvenuta ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 e dell’art. 17 del d.l. n. 59/2017, in ragione della utile collocazione nella graduatoria concorsuale.
Esaurite le operazioni di reclutamento per l’anno scolastico considerato, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che non è stato declinato l’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti al diverso fine risarcitorio di cui all’art. 34, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: la ricorrente, a fronte della mancata collaborazione dell’Amministrazione, era stata costretta a impugnare gli atti, e solo in corso di causa l’Amministrazione ha riconosciuto l’omessa valutazione di due titoli, per complessivi 20,5 punti. Le spese sono state compensate per un terzo e poste a carico dell’Amministrazione per i residui due terzi, liquidate in 2.000,00 euro.
Nota della Redazione
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