L’ordinanza di demolizione è illegittima se emessa in pendenza dell’istanza di condono e senza comunicazione di avvio del procedimento (TAR Puglia n. 581 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima l’ordinanza di demolizione di opere abusive adottata in pendenza del procedimento di condono edilizio, atteso che la presentazione dell’istanza di cui alla legge n. 326/2003 sospende i procedimenti sanzionatori e impone all’amministrazione di definire prioritariamente la domanda di sanatoria. La comunicazione di avvio del procedimento demolitorio, pur non indefettibile, è comunque doverosa quando la fattispecie concreta richieda un particolare approfondimento istruttorio e non ricorrano ragioni di urgenza, anche in presenza di provvedimenti a contenuto vincolato, ove l’apporto partecipativo sia utile all’accertamento dei presupposti di fatto. L’eventuale acquisizione gratuita di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime deve essere specificamente motivata, con l’esplicitazione dei criteri di determinazione della superficie. Il provvedimento demolitorio, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, neppure se adottato a distanza di tempo.

Il Fatto

I proprietari di un’unità immobiliare costruita sine titulo impugnavano l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, deducendo che per il medesimo immobile era stata presentata, nel 2004, una dichiarazione di interesse alla definizione degli illeciti edilizi ex legge n. 326/2003, rimasta tuttora pendente. Gli interessati avevano ricevuto soltanto una comunicazione di avvio del procedimento, risalente al 2007, contenente il preavviso di diniego alla luce del parere contrario dell’organo tecnico, ma priva di valore definitorio. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato prioritariamente le censure procedimentali, logicamente antecedenti a quelle di merito. Ha accolto la doglianza relativa all’emissione dell’ordine di demolizione in pendenza del procedimento di condono: per effetto degli artt. 38, 43 e 44 della legge n. 47/1985, richiamati dall’art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003, l’amministrazione ha il dovere di procedere prioritariamente all’esame della domanda di sanatoria, la cui presentazione sospende i procedimenti sanzionatori, impedendo l’adozione del provvedimento demolitorio prima della definizione dell’istanza.

Il Collegio ha altresì ritenuto fondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento demolitorio. Sebbene la giurisprudenza non la richieda in modo indefettibile per contrastare gli abusi edilizi, il suo obbligo opera quando la fattispecie concreta richieda particolare approfondimento, non ricorrano ragioni di urgenza e la repressione non sia ineluttabile. Il Tribunale ha richiamato il principio, espresso anche da Cons. Stato, sez. III, n. 8908 del 2024, secondo cui il confronto procedimentale è necessario anche nei provvedimenti vincolati, quando l’apporto partecipativo sia utile all’accertamento dei presupposti di fatto che richieda un’istruttoria specifica.

Il Tribunale ha poi dichiarato inammissibile la doglianza relativa al mancato accertamento della preesistenza del vincolo paesaggistico, in quanto attinente alla definizione del condono, potere non ancora esercitato e provvedimento non oggetto del giudizio. Ha invece accolto la censura sulla mancata motivazione dell’acquisizione gratuita dell’area di sedime, richiamando il principio per cui, mentre per l’area di sedime l’effetto acquisitivo è automatico, l’individuazione di un’area ulteriore va volta per volta motivata con l’esplicitazione delle ragioni e dei criteri di determinazione.

È stata respinta la doglianza relativa alla lesione del legittimo affidamento, ribadendo il consolidato principio secondo cui l’ingiunzione di demolizione non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, neppure se adottata a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Inammissibile è stata infine dichiarata l’impugnativa della comunicazione di avvio del procedimento di definizione dell’illecito, trattandosi di atto endoprocedimentale. L’ordinanza è stata conseguentemente annullata, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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