Il commissario ad acta può superare l’istruttoria favorevole e il diniego del piano di lottizzazione è legittimo (TAR Puglia n. 578 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di controinteressato nel giudizio amministrativo spetta solo a chi, dal provvedimento impugnato, riceva un vantaggio diretto e immediato, consistente in un positivo ampliamento della propria sfera giuridica, e non a chi subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, sicché i proprietari di aree la cui adesione al piano di lottizzazione sia meramente volontaria non sono controinteressati. Il commissario ad acta, investito del potere di concludere un procedimento rimasto inerte, può legittimamente superare gli atti istruttori favorevoli acquisiti prima del suo insediamento, non essendo gli stessi né vincolanti né espressivi di una posizione definitiva. L’approvazione di un piano di lottizzazione è espressione della potestà pianificatoria e implica un ampio margine di discrezionalità, che include la valutazione della concreta attuabilità dell’intervento, sicché è legittimo il diniego motivato dal rischio di non realizzabilità del piano per la mancata adesione dei terzi proprietari. Il danno da ritardo, in caso di interesse pretensivo, presuppone la verifica dell’effettiva spettanza del bene della vita, mentre un affidamento qualificato risarcibile non è configurabile in procedimenti pianificatori, ove gli atti endoprocedimentali favorevoli non vincolano l’esito finale.
Il Fatto
Una società, titolare di un’istanza per l’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionato finalizzato alla realizzazione di un intervento turistico-alberghiero, aveva ottenuto una sentenza che condannava il Comune a concludere il procedimento. A fronte della perdurante inerzia, il giudice amministrativo nominava un commissario ad acta, il quale, all’esito di un’ulteriore istruttoria, rigettava l’istanza. Il diniego era motivato con riferimento alla mancata preventiva approvazione di uno studio unitario della zona e alla presenza di criticità progettuali, correlate al coinvolgimento di aree di proprietà di terzi non aderenti.
La società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., deducendo che l’approvazione costituisse atto dovuto in ragione dei pareri favorevoli acquisiti in precedenza e censurando il merito delle ragioni del diniego, oltre alla violazione del termine procedimentale. Veniva altresì formulata domanda risarcitoria per il danno da ritardo e per la lesione dell’affidamento ingenerato dall’esito favorevole delle fasi istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione del Ministero della Giustizia per difetto di legittimazione passiva, trattandosi di amministrazione estranea all’oggetto del contendere. Ha quindi respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, rilevando come i proprietari delle aree non aderenti non potessero qualificarsi controinteressati, mancando un vantaggio diretto e immediato derivante dal diniego, e come la sopravvenuta adozione di un nuovo strumento urbanistico non fosse provata e comunque inidonea a elidere l’interesse alla decisione.
Nel merito, il Collegio ha escluso che l’approvazione del piano fosse un atto dovuto, in quanto la sentenza che aveva definito il precedente giudizio si era limitata a stabilire l’obbligo di concludere il procedimento. Gli atti istruttori favorevoli, adottati da uffici privi di poteri decisionali, erano suscettibili di essere superati dall’attività del commissario, il quale ha legittimamente svolto gli approfondimenti necessari e motivato adeguatamente la determinazione finale.
Quanto al merito del diniego, il Collegio ha richiamato la natura discrezionale della pianificazione attuativa, evidenziando come l’amministrazione non si limiti a un riscontro di conformità, ma debba valutare la funzionalità del piano al contemperamento degli interessi coinvolti. Nel caso di specie, la determinazione negativa risultava fondata su un giudizio di non opportunità dell’intervento, stante l’assenza di garanzie circa la sua attuabilità integrale, atteso che una porzione dell’area, pari a circa il 30%, apparteneva a terzi non aderenti, senza previsione di meccanismi coattivi. Tale valutazione non è apparsa manifestamente erronea o irragionevole.
Con riferimento agli altri motivi, il Collegio ha ritenuto assorbite le censure relative alle ulteriori ragioni del provvedimento, in applicazione del principio per cui il ricorso può essere respinto sulla base dell’infondatezza delle doglianze rivolte contro uno solo dei motivi autonomi che sorreggono l’atto. Ha infine rilevato l’irrilevanza della violazione del termine procedimentale ai fini della legittimità del diniego.
La domanda risarcitoria è stata rigettata: il danno da ritardo non è riconoscibile in difetto della spettanza del bene della vita, essendosi il procedimento concluso con esito negativo; la lesione dell’affidamento non è configurabile in materia pianificatoria, ove gli atti endoprocedimentali favorevoli non sono idonei a ingenerare un’aspettativa qualificata, non essendo intervenuta alcuna inequivoca presa di posizione dell’organo titolare del potere decisionale.
Nota della Redazione
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