DASPO per cori razzisti: basta il “più probabile che non” (TAR Piemonte n. 1564 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6 legge n. 401/1989 costituisce misura di prevenzione e non sanzione, sicché prescinde dalla responsabilità penale del destinatario e risponde alla logica del “più probabile che non”. Ai fini della sua adozione è sufficiente un fumus di attribuibilità della condotta, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, non essendo richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. L’elevata discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza riduce il sindacato giudiziale alle sole ipotesi di travisamento del fatto o di manifesta irragionevolezza. La denuncia per il reato di cui all’art. 604-bis cod. pen., l’occasione sportiva e la durata entro i limiti di legge integrano i presupposti del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Questore di Torino gli ha vietato, per un anno, l’accesso a tutti gli impianti sportivi ove si disputino incontri di calcio, ai sensi dell’art. 6 legge n. 401/1989. L’Amministrazione gli contesta di aver partecipato a un coro razzista intonato durante una partita di Serie A, all’indirizzo di un calciatore, con interruzione del gioco da parte del direttore di gara.

Il provvedimento richiama l’analisi dei filmati e l’attività info-investigativa della DIGOS, che avrebbero identificato il ricorrente come parte del gruppo di tifosi responsabili, con conseguente deferimento per il reato di cui all’art. 604-bis cod. pen. Il ricorrente deduce la lesione del contraddittorio procedimentale, per il mancato riscontro all’istanza di esibizione della documentazione video-fotografica, e la lacunosità della motivazione con difetto dei presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto al primo, l’accesso partecipativo ex art. 10 legge n. 241/1990 è soggetto ai limiti dell’art. 24 legge n. 241/1990, che sottrae i documenti relativi all’attività di prevenzione e repressione della criminalità e alle indagini di polizia giudiziaria. La documentazione richiesta rientrava in tale paradigma, trattandosi di immagini acquisite dalla DIGOS e confluite nel procedimento penale.

La Questura ha provveduto sull’istanza con nota che ha accolto l’ostensione in parte e opposto nel resto il segreto di indagine. Tale nota non è stata impugnata nei termini dell’art. 116 cod. proc. amm. e ciò dimostra che l’interesse ostensivo, partecipativo e difensivo, è stato integralmente soddisfatto. Il ricorrente, inoltre, non ha introdotto in giudizio circostanze diverse da quelle già dedotte in sede procedimentale, sicché la doglianza si risolve in una contestazione di carattere puramente formale.

La partecipazione procedimentale, osserva il Collegio, è funzionale a una più completa istruttoria: le relative norme non vanno lette in senso formalistico, ma avendo riguardo all’effettivo pregiudizio causato alle ragioni del privato nel rapporto con la pubblica amministrazione, che deve allegare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto.

Sul secondo motivo, l’art. 2 d.l. n. 122/1993 estende ai denunciati per il reato di cui all’art. 604-bis cod. pen. la disposizione dell’art. 6 legge n. 401/1989. Il potere del Questore è connotato da elevata discrezionalità e il sindacato giudiziale resta circoscritto al travisamento del fatto o all’incongruenza manifesta. Nel caso di specie la prova fotografica e video colloca il ricorrente nel varco della tribuna ospiti e lo riprende, con il braccio alzato, nell’esatto momento del coro razzista: il quadro soddisfa la soglia del “più probabile che non”, a nulla rilevando che la registrazione non consenta di ricostruire in modo perfetto il labiale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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