Accessi privati da strada statale: interclusione e difetto istruttorio (TAR Puglia n. 579 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione agli accessi privati su strade extraurbane, il generale divieto di nuovi accessi e diramazioni di cui all’art. 22, comma 1, d.lgs. n. 285/1992 è derogabile quando ricorrano le condizioni di cui al comma 9 della medesima disposizione, tra cui l’interclusione del fondo, che il legislatore intende superare per garantire condizioni minime di sicurezza. Il diniego dell’ente gestore della strada fondato sull’esistenza di un accesso alternativo deve essere sorretto da un’adeguata istruttoria e motivazione in ordine alla natura pubblica o privata della viabilità alternativa ed alla sussistenza di un diritto di passaggio in capo al richiedente. In difetto, il provvedimento è annullabile per difetto di istruttoria e di motivazione, restando impregiudicata la discrezionalità tecnica dell’ente in sede di riedizione del potere.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo rustico con annessi fabbricati, sul quale svolge attività di impresa agricola, impugnava il diniego di regolarizzazione dell’accesso alla S.S. -OMISSIS-, ubicato al km 964+310. L’istanza era stata proposta nel 2012, dopo la contestazione della violazione dell’art. 22, comma 11, C.d.S., ed aveva formato oggetto di preavviso di rigetto nel 2013, confermato dal provvedimento gravato del 2021. Il diniego si fondava sulla pericolosità dell’innesto e sulla dedotta esistenza di un accesso alternativo al fondo. Il ricorrente deduceva l’interclusione del fondo, sostenendo che la seconda entrata si apriva su una proprietà privata di terzi, priva di diritto di passaggio, ed era funzionale esclusivamente al raggiungimento degli impianti consortili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato il quadro normativo di riferimento di cui all’art. 22, commi 1, 2 e 9, d.lgs. n. 285/1992 ed all’art. 45, comma 6, d.P.R. n. 495/1992, ha ricordato che l’ente gestore della strada può negare l’autorizzazione quando ritenga che dall’accesso possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, ma è anche tenuto a consentire al privato di superare l’interclusione del proprio fondo.

Quanto al sindacato giurisdizionale, il TAR ha precisato che la valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione è censurabile solo in caso di palese travisamento del fatto o di macroscopiche irrazionalità. Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione sui presupposti fattuali della decisione.

In particolare, la documentazione catastale prodotta dal ricorrente e non contestata dimostrava che il varco sul confine nord della proprietà non consentiva il passaggio di mezzi agricoli, affacciandosi su una particella di proprietà di un soggetto terzo. L’amministrazione, lungi dal verificare la natura vicinale o privata della stradina e l’eventuale sussistenza di un diritto di passaggio in capo al richiedente, aveva respinto apoditticamente le deduzioni, senza svolgere alcun accertamento sulla possibile interclusione del fondo.

Il Tribunale ha invece respinto le censure volte a contestare direttamente la valutazione di pericolosità dell’innesto, trattandosi di apprezzamento discrezionale rimesso all’amministrazione all’esito della rinnovata istruttoria. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salva la discrezionalità dell’ente nella riedizione del potere, anche quanto ai profili di sicurezza e alle eventuali prescrizioni. Le spese sono state compensate per ragioni di equità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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