Valutazioni trimestrali non vincolanti e dispensa per scarso rendimento del militare (TAR Sardegna n. 755 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le relazioni trimestrali sul rendimento del personale militare non hanno carattere vincolante né determinano automaticamente il contenuto della scheda valutativa annuale, che esprime un giudizio globale e sintetico fondato su una pluralità di elementi, ben potendo discostarsi dalle prime in presenza di condotte sopravvenute disciplinarmente rilevanti. La motivazione delle schede valutative non richiede un’analitica esposizione discorsiva, potendo desumersi dalle espressioni delle singole voci, dal giudizio complessivo e dalla documentazione caratteristica e disciplinare, senza che sia configurabile alcun automatismo o vincolo di coerenza rigida tra valutazioni periodiche e giudizio finale. Il provvedimento di dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento, ai sensi dell’art. 923, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 66/2010, è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, con la conseguenza che i giudizi positivi conseguiti in una sede successiva all’adozione del provvedimento non possono incidere retroattivamente sui suoi presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, impugnava la scheda valutativa relativa al periodo 5.12.2021–4.12.2022, recante la qualifica finale di “insufficiente“, deducendo la distonia con la relazione del III trimestre 2022 che lo aveva qualificato “inferiore alla media” e la natura pretestuosa del giudizio, asseritamente preordinato all’avvio del procedimento di dispensa. Avverso la scheda, il militare deduceva difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione del rapporto di armonia tra valutazioni trimestrali e giudizio finale. Con motivi aggiunti, estendeva il gravame al decreto del 12.6.2024 con cui il Ministero della Difesa aveva disposto la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, ai sensi dell’art. 923, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 66/2010, lamentando la lacunosità della motivazione e la contraddittorietà con i giudizi positivi conseguiti presso la nuova sede di servizio, dove era stato trasferito a far data dal 31 gennaio 2023.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso, richiamando il principio consolidato per cui le relazioni trimestrali non vincolano la scheda annuale, che costituisce una valutazione globale e sintetica del rendimento, frutto di un apprezzamento complessivo di più fattori, inclusi i precedenti disciplinari. Nel caso di specie, la censura è stata smentita dalla concreta dinamica dei fatti: la relazione del III trimestre è dell’8 ottobre 2022, mentre il periodo valutativo si conclude il 4 dicembre 2022, sicché nell’intervallo non coperto dalla relazione il militare aveva posto in essere ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti, caratterizzate da atteggiamenti irriguardosi e offensivi verso i superiori, intervenute dopo l’ammonimento formale del 17 dicembre 2021.
La Corte ha escluso l’illogicità del giudizio finale, inserito in un percorso valutativo progressivamente peggiorativo — da “nella media” a “inferiore alla media”, fino a “insufficiente” — coerente con le risultanze istruttorie. Quanto alla motivazione, ha ribadito che per le schede valutative non è richiesta un’analitica esposizione discorsiva, potendo essa desumersi dalle espressioni delle singole voci, dal giudizio complessivo e dalla documentazione caratteristica e disciplinare, nel caso di specie adeguatamente ancorata a elementi concreti e specifici. Ha inoltre escluso lo sviamento di potere, trattandosi di mera affermazione apodittica priva di riscontro probatorio, e ha ritenuto irrilevante la dedotta incompatibilità ambientale, atteso che il mancato gradimento della sede non può giustificare condotte contrarie ai doveri di disciplina e correttezza.
In relazione ai motivi aggiunti, il Collegio ha qualificato la dispensa per scarso rendimento come giudizio di merito ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Ha ritenuto la motivazione del provvedimento articolata e coerente, fondata su elementi convergenti, tra cui la documentazione caratteristica, le numerose sanzioni disciplinari, l’insensibilità all’ammonimento e il parere della Commissione di valutazione che aveva escluso margini di recupero, con motivazione per relationem pienamente legittima in quanto gli atti richiamati erano conoscibili e idonei a esplicitare le ragioni della decisione.
La Corte ha infine dichiarato irrilevanti i giudizi positivi conseguiti presso la nuova sede, in quanto la legittimità del provvedimento va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, non potendo le circostanze sopravvenute — tra cui l’eventuale miglioramento del rendimento, temporalmente tardivo — assumere rilievo retroattivo. Ne è conseguita l’inammissibilità della richiesta istruttoria volta a dimostrare il miglioramento presso la nuova sede, essendo la prova priva di decisività e non pertinente rispetto al thema decidendum. Spese compensate per la natura del giudizio.
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Nota della Redazione
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