Prevalenza del vincolo paesaggistico sul rimboschimento compensativo (TAR Puglia n. 297 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità paesaggistica è connotato da ampia discrezionalità tecnica, implicando l’applicazione di cognizioni specialistiche; esso può essere censurato solo per incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, senza che il sindacato giudiziale possa sovrapporre una valutazione alternativa parimenti opinabile. Le disposizioni di pianificazione paesaggistica prevalgono sulle previsioni normative che disciplinano gli interventi di trasformazione boschiva con compensazione, sicché il progetto deve essere ammissibile in ogni sua parte per ottenere l’autorizzazione. La mancata formazione del silenzio-assenso della Soprintendenza discende dalla trasmissione di una proposta di provvedimento di segno negativo, conforme all’art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
La società ricorrente richiedeva al Comune l’autorizzazione paesaggistica per un intervento consistente nell’impianto di un vigneto in area a classificazione boschiva, con contestuale rimboschimento compensativo di altre particelle, pubbliche e private. Il Comune trasmetteva l’istanza alla Regione, la quale, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e le osservazioni della società, adottava il diniego definitivo con atto del dicembre 2019, comunicato nel maggio 2020. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la mancata valutazione della proposta compensativa e la violazione delle disposizioni normative che consentono la compensazione boschiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. In primo luogo, ha escluso il dedotto difetto di istruttoria, rilevando che il provvedimento impugnato menziona espressamente la proposta di rimboschimento compensativo e ne valuta la rilevanza, sebbene incentri la motivazione di diniego sulla parte del progetto ritenuta incompatibile. Trattandosi di intervento unitario, il diniego è legittimato dall’inammissibilità anche di una sola delle sue componenti, senza che ciò configuri un vizio motivazionale.
Nel merito, il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 62, comma 2, lett. a1) delle NTA al PPTR, che esprime un divieto tassativo di soppressione delle aree boscate. Le disposizioni del PPTR richiamate dalla ricorrente, relative alla riqualificazione paesaggistica, sono state considerate di carattere generale e generico, non idonee a superare un divieto espresso. La Regione ha comunque operato una valutazione sostanziale del pubblico interesse, considerando anche i potenziali effetti favorevoli della compensazione, ritenuti inidonei a bilanciare il danno derivante dall’estirpazione del bosco e dall’aumento della superficie a vigneto a tendone, espresso profilo di criticità del PPTR per l’ambito territoriale interessato.
Il Collegio ha poi richiamato il consolidato principio per cui la valutazione di compatibilità paesaggistica non è sindacabile nel merito, potendo essere censurata solo per vizi di incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, con la conseguenza che le valutazioni alternative della ricorrente non potevano prevalere su quelle amministrative. Quanto agli atti di assenso acquisiti, il giudice ha precisato che né la delibera comunale né l’autorizzazione del Dipartimento Agricoltura erano sostitutive o vincolanti nel procedimento paesaggistico e che non si era formato il silenzio-assenso della Soprintendenza, avendo la Regione trasmesso una proposta di provvedimento di diniego, come prescritto dall’art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42/2004.
Da ultimo, il Tribunale ha affermato la prevalenza della pianificazione paesaggistica sulle norme che consentono la trasformazione boschiva con compensazione, principio ribadito anche dall’art. 4, comma 2, del reg. reg. n. 21/2013. Le censure relative alla violazione dei termini procedimentali sono state dichiarate inammissibili, in quanto tardive, e comunque irrilevanti, vertendosi in ipotesi di silenzio non significativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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