Ottemperanza al giudicato sul PGT e corretta rilevazione del tracciato stradale (TAR Lombardia n. 884 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, il termine fissato dall’art. 73 cod.proc.amm. per il deposito di memorie e documenti ha carattere perentorio, con la conseguenza che gli atti depositati tardivamente sono processualmente inutilizzabili e vanno considerati tamquam non essent, salvo il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 54, comma 1, cod.proc.amm. Accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta; la nomina esclude i presupposti per le astreintes, mentre la domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm. resta subordinata alla prova del danno causalmente riconducibile all’inottemperanza.
Il Fatto
Un privato ha chiesto l’ottemperanza del Comune di Magnago al giudicato formatosi su una precedente sentenza di questo Tribunale, che aveva annullato il PGT nei soli limiti in cui non risultava rilevato il tratto di strada esistente e aveva affermato l’obbligo dell’ente di procedere alla corretta rilevazione effettiva del tracciato e agli adempimenti di adeguamento della cartografia del Piano.
Il ricorrente ha domandato la condanna all’ottemperanza e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna del Comune al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato e al risarcimento del danno. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha rilevato, come eccepito dal difensore del ricorrente, la tardività dei documenti e della memoria depositati dal Comune in data successiva alla scadenza dei termini di cui all’art. 73 cod.proc.amm., dimezzati ai sensi dell’art. 87 cod.proc.amm. Tali termini sono espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice. La loro violazione determina pertanto l’inutilizzabilità processuale degli atti, considerati tamquam non essent, non ricorrendo i presupposti dell’art. 54, comma 1, cod.proc.amm. Di memoria e documenti non si è dunque tenuto conto ai fini della decisione.
Nel merito, la domanda di accertamento dell’inottemperanza è stata ritenuta fondata. Il Comune non ha provveduto alla corretta rilevazione effettiva del tratto di strada esistente né agli adempimenti conseguenziali di adeguamento della cartografia del Piano, come disposto dalla sentenza di annullamento. Il Tribunale ha quindi accertato e dichiarato l’obbligo dell’ente di dare esecuzione al giudicato, interpretando il riferimento al tratto di strada come relativo allo stato di fatto attuale in cui esso si trova.
Il Comune deve provvedere nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Milano, o suo delegato, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nei centoventi giorni successivi al proprio insediamento. Richiamando la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, il Collegio ha precisato che permane in capo al Comune il dovere-potere di provvedere anche dopo l’insediamento del commissario e di collaborare con lo stesso, sopportandone comunque i costi.
La liquidazione dell’eventuale compenso al commissario, posta a carico del Comune, è riservata alla presentazione di apposita istanza secondo i criteri e i termini del d.P.R. n. 115 del 2002. In ragione della contestuale nomina del commissario, il Tribunale ha escluso i presupposti per le astreintes.
È stata invece respinta la domanda risarcitoria, essendo rimasto indimostrato un danno derivante dall’impossibilità di disporre dell’area di proprietà e causalmente riconducibile al mancato inserimento del tracciato nel PGT. Le spese di giudizio, previa parziale compensazione, sono state poste a carico del Comune e liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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