Ordine di demolizione al proprietario non responsabile dell’abuso (TAR Lazio n. 108 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di una costruzione abusiva può essere destinatario dell’ordine di demolizione senza che occorra accertare la sua responsabilità nella commissione dell’abuso. L’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 prevede la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine, senza richiedere alcun accertamento di responsabilità. L’abusività dell’opera è connotazione di natura reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti, sicché la demolizione è atto dovuto e prescinde dal possesso attuale del bene e dalla coincidenza tra proprietario e realizzatore dell’abuso.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile condotto in locazione commerciale da una società che vi gestisce un’attività di somministrazione, impugnavano la determinazione dirigenziale con cui il Municipio V di Roma Capitale aveva loro ingiunto di rimuovere gli interventi di ristrutturazione edilizia asseritamente abusivi, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001.

Secondo i ricorrenti le opere contestate erano state realizzate dalla società conduttrice, come ammesso dal suo legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva, e l’amministrazione aveva omesso di rivolgere l’intimazione anche a quest’ultima. Avevano quindi chiesto l’annullamento del provvedimento, deducendo la necessità di individuare congiuntamente proprietario e responsabile dell’abuso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver dato atto dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse relativa alla sanzione pecuniaria già pagata, ha ritenuto di non doversene occupare, risultando il ricorso comunque infondato nel merito.

Il Tribunale ha richiamato l’insegnamento secondo cui il proprietario di una costruzione abusiva può essere destinatario dell’ordine di demolizione senza che sia necessario stabilire se egli sia responsabile dell’abuso. L’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 si limita infatti a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile, senza richiedere l’effettivo accertamento di alcuna responsabilità.

L’estraneità del proprietario alla commissione dell’abuso è pertanto irrilevante, poiché la misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene anche se diverso dal responsabile e anche se estraneo alla commissione dell’abuso. L’abusività dell’opera costituisce una connotazione di natura reale, che segue l’immobile nei successivi trasferimenti: la demolizione è di regola atto dovuto e prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso.

A sostegno di tale conclusione il Collegio ha citato Cons. St., sez. VII, n. 9141/2025, oltre a Cons. St., sez. III, n. 7518/2025 e ad alcune pronunce della stessa Sezione.

Il Tribunale ha inoltre rilevato la presenza in atti di una pluralità di aerofotografie, dalle quali emerge che l’area cortilizia e a giardino indicata nella planimetria allegata al contratto di locazione è occupata da pergotende e tettoie sin dal 2007, quindi in epoca anteriore alla concessione in locazione. Ne ha tratto fondati dubbi sulla ricostruzione fattuale dei ricorrenti.

Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali in favore di Roma Capitale, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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