Interpretazione dei criteri di gara secondo il criterio teleologico della lex specialis (Cons. Stato n. 6203 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica contenuti nella lex specialis di gara, compreso quello relativo alla stabilità a confezione aperta dei reagenti a bordo, vanno interpretati non solo secondo il dato letterale, ma anche secondo il criterio teleologico espressamente indicato dalla clausola. L’interpretazione degli atti amministrativi, e in particolare del bando di gara pubblica, è soggetta alle regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, dovendo però il giudice ricostruire l’intento dell’amministrazione in base al contenuto complessivo dell’atto. La correzione del punteggio erroneamente attribuito dalla Commissione giudicatrice costituisce esito fisiologico del sindacato di legittimità e non integra modifica postuma delle regole concorsuali né intromissione nelle valutazioni riservate all’amministrazione.
Il Fatto
La società appellante ha impugnato davanti al T.a.r. per l’Umbria l’aggiudicazione, in favore di altra concorrente, del lotto n. 19 “allergologia” di una procedura telematica aperta indetta in forma centralizzata per la fornitura di servizi di laboratorio occorrenti alle Aziende Sanitarie regionali. L’appellante era collocata al secondo posto in graduatoria, con 76,92 punti, alle spalle dell’aggiudicataria, prima con 80,07 punti.
La ricorrente aveva dedotto l’erronea attribuzione del punteggio relativo al criterio “Numero di reagenti a bordo a temperatura controllata” e l’illegittimità dell’offerta dell’aggiudicataria per omessa quotazione di due kit di reagenti. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando l’attribuzione del punteggio massimo assegnato all’appellante per il criterio “Stabilità a confezione aperta dei reagenti a bordo”. Il T.a.r. ha accolto il ricorso incidentale, dichiarando improcedibile il primo motivo del ricorso principale e respingendo il secondo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’interpretazione del criterio premiale sulla stabilità. Il Disciplinare di gara, all’art. 18.1, tripartisce i criteri in discrezionali, quantitativi e tabellari. Il criterio in esame è quantitativo e deve essere calcolato mediante formula matematica. Il suo tenore letterale prende a riferimento la “stabilità dei reagenti a bordo”, non il reagente con la minore durata a confezione aperta.
Tuttavia, la clausola contiene una precisazione teleologica espressa: “Verrà attribuito il maggior punteggio all’offerta con la maggiore stabilità”. Per il Consiglio di Stato questa finalità premiale impone di valorizzare l’offerta maggiormente stabile in senso assoluto. Il riferimento alla stabilità operativa esplicita il rinvio alla stabilità del sistema nel suo complesso: laddove l’analisi richieda l’impiego simultaneo di più reagenti, la stabilità dipende dal reagente con la minore durata, che determina l’interruzione del ciclo analitico e il rinnovo dell’assetto.
Il primo giudice non ha quindi operato alcuna inammissibile integrazione della lex specialis, ma una doverosa interpretazione logica della clausola. L’interpretazione degli atti amministrativi è assoggettata alle regole degli artt. 1362 e seguenti del cod. civ., come affermato dal consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5989 del 2023; Sez. VI, n. 1877 del 2003). Non può essere introdotta ex post la finalità di razionalizzare gli approvvigionamenti, né può premearsi una “stabilità media” non contemplata dal criterio.
Quanto al criterio sul numero di reagenti, il Collegio ribadisce che parametro era il numero di reagenti, non il numero di test eseguibili né le posizioni per gli “ImmunoCAP”. Il manuale utente dello strumento offerto dall’appellante distingue i reagenti dai carrier di allergeni, qualificati come piattaforma solida e non come reagenti in senso tradizionale. La valutazione della Commissione non è quindi illogica né irragionevole.
Infine, la mancata quotazione di due kit integra una mera irregolarità, non un vizio espulsivo: il Disciplinare non imponeva l’indicazione dei codici prodotto, chiedendo prezzi omnicomprensivi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la particolare natura tecnica delle questioni.
Nota della Redazione
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